(Allegato-art. 34)
                              Art. 34. 
                        Comitato dei garanti 
 
    1.  Contro  le  decisioni  della   Commissione   elettorale,   in
alternativa al ricorso all'autorita' giudiziaria, e' ammesso  ricorso
entro dieci giorni ad apposito Comitato dei garanti. 
    2. Tale Comitato, costituito a livello provinciale, e' presieduto
dal Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro o  da  un  suo
delegato che, ove necessario, possono avvalersi della  consulenza  di
un funzionario dell'amministrazione interessata, ed e' composto da un
componente  designato  da  ciascuna  delle  organizzazioni  sindacali
presentatrici di lista direttamente coinvolte nel ricorso  in  quanto
le stesse si contendono uno o piu' seggi. 
    3. Laddove il ricorso abbia  ad  oggetto  altre  decisioni  della
Commissione elettorale il Comitato, costituito a livello provinciale,
e' presieduto dal Direttore dell'Ispettorato Territoriale del  Lavoro
o da un suo delegato che, ove  necessario,  possono  avvalersi  della
consulenza di un funzionario dell'amministrazione interessata, ed  e'
composto da un  componente  designato  dall'organizzazione  sindacale
ricorrente e dal Presidente della Commissione elettorale. Laddove  il
Presidente   della    Commissione    elettorale    sia    espressione
dell'organizzazione sindacale ricorrente, lo stesso sara'  sostituito
da un altro membro della Commissione stessa. 
    4. Il Comitato si insedia presso l'Ispettorato  territoriale  del
lavoro. Esso si pronuncia entro il termine perentorio di dieci giorni
dal ricevimento del ricorso. 
    5. Il pronunciamento del Comitato dei garanti e'  vincolante  per
la Commissione elettorale. 
 
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 
 
    Le parti precisano che le  decisioni  di  cui  ai  commi  1  e  3
dell'art. 34 sono quelle  assunte  dalla  Commissione  elettorale  in
relazione ai ricorsi dalla stessa ricevuti.