Art. 34.
Comitato dei garanti
1. Contro le decisioni della Commissione elettorale, in
alternativa al ricorso all'autorita' giudiziaria, e' ammesso ricorso
entro dieci giorni ad apposito Comitato dei garanti.
2. Tale Comitato, costituito a livello provinciale, e' presieduto
dal Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro o da un suo
delegato che, ove necessario, possono avvalersi della consulenza di
un funzionario dell'amministrazione interessata, ed e' composto da un
componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali
presentatrici di lista direttamente coinvolte nel ricorso in quanto
le stesse si contendono uno o piu' seggi.
3. Laddove il ricorso abbia ad oggetto altre decisioni della
Commissione elettorale il Comitato, costituito a livello provinciale,
e' presieduto dal Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro
o da un suo delegato che, ove necessario, possono avvalersi della
consulenza di un funzionario dell'amministrazione interessata, ed e'
composto da un componente designato dall'organizzazione sindacale
ricorrente e dal Presidente della Commissione elettorale. Laddove il
Presidente della Commissione elettorale sia espressione
dell'organizzazione sindacale ricorrente, lo stesso sara' sostituito
da un altro membro della Commissione stessa.
4. Il Comitato si insedia presso l'Ispettorato territoriale del
lavoro. Esso si pronuncia entro il termine perentorio di dieci giorni
dal ricevimento del ricorso.
5. Il pronunciamento del Comitato dei garanti e' vincolante per
la Commissione elettorale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti precisano che le decisioni di cui ai commi 1 e 3
dell'art. 34 sono quelle assunte dalla Commissione elettorale in
relazione ai ricorsi dalla stessa ricevuti.