Art. 34. Comitato dei garanti 1. Contro le decisioni della Commissione elettorale, in alternativa al ricorso all'autorita' giudiziaria, e' ammesso ricorso entro dieci giorni ad apposito Comitato dei garanti. 2. Tale Comitato, costituito a livello provinciale, e' presieduto dal Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro o da un suo delegato che, ove necessario, possono avvalersi della consulenza di un funzionario dell'amministrazione interessata, ed e' composto da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista direttamente coinvolte nel ricorso in quanto le stesse si contendono uno o piu' seggi. 3. Laddove il ricorso abbia ad oggetto altre decisioni della Commissione elettorale il Comitato, costituito a livello provinciale, e' presieduto dal Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro o da un suo delegato che, ove necessario, possono avvalersi della consulenza di un funzionario dell'amministrazione interessata, ed e' composto da un componente designato dall'organizzazione sindacale ricorrente e dal Presidente della Commissione elettorale. Laddove il Presidente della Commissione elettorale sia espressione dell'organizzazione sindacale ricorrente, lo stesso sara' sostituito da un altro membro della Commissione stessa. 4. Il Comitato si insedia presso l'Ispettorato territoriale del lavoro. Esso si pronuncia entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento del ricorso. 5. Il pronunciamento del Comitato dei garanti e' vincolante per la Commissione elettorale. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 Le parti precisano che le decisioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 34 sono quelle assunte dalla Commissione elettorale in relazione ai ricorsi dalla stessa ricevuti.