Art. 11.
Formazione
1. L'Agenzia, in applicazione di quanto disposto in materia dal
decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 si avvale della
formazione come strumento strategico per accrescere il livello delle
competenze del proprio personale al fine di migliorare le prestazioni
nell'ambito delle posizioni organizzative di appartenenza e
sviluppare le potenzialita' dei singoli dipendenti, secondo un
processo di adeguamento delle competenze funzionale all'evoluzione
dell'Agenzia.
2. L'Agenzia promuove ed attua interventi specifici di formazione
nell'ambito di piani annuali, utilizzando anche modalita' innovative
di erogazione, in un'ottica di integrazione con gli altri sistemi di
gestione e di diffusione delle conoscenze.
3. L'Agenzia cura la gestione e l'aggiornamento dei curricula del
personale dirigente e non dirigente a supporto delle attivita' di
gestione e sviluppo del personale.