(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
                             Formazione 
 
    1. L'Agenzia, in applicazione di quanto disposto in  materia  dal
decreto legislativo del  30  marzo  2001,  n.  165  si  avvale  della
formazione come strumento strategico per accrescere il livello  delle
competenze del proprio personale al fine di migliorare le prestazioni
nell'ambito  delle  posizioni   organizzative   di   appartenenza   e
sviluppare  le  potenzialita'  dei  singoli  dipendenti,  secondo  un
processo di adeguamento delle  competenze  funzionale  all'evoluzione
dell'Agenzia. 
    2. L'Agenzia promuove ed attua interventi specifici di formazione
nell'ambito di piani annuali, utilizzando anche modalita'  innovative
di erogazione, in un'ottica di integrazione con gli altri sistemi  di
gestione e di diffusione delle conoscenze. 
    3. L'Agenzia cura la gestione e l'aggiornamento dei curricula del
personale dirigente e non dirigente a  supporto  delle  attivita'  di
gestione e sviluppo del personale.