Art. 12.
Sistemi di reclutamento
1. Il reclutamento del personale, sulla base della programmazione
dei fabbisogni e del budget assunzionale e ferme restando le
disposizioni speciali applicabili all'Agenzia, viene effettuato con
le modalita' di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni. Il rapporto di lavoro
subordinato e' instaurato tramite contratto individuale stipulato in
applicazione dei contratti collettivi di riferimento per il personale
dell'Agenzia.
2. Le modalita' di espletamento delle procedure di reclutamento,
ivi compresa l'individuazione delle riserve a favore del personale
dipendente ovvero di particolari categorie di cittadini ai sensi di
leggi speciali, sono determinate con delibera del direttore generale,
nei limiti consentiti dalla vigente normativa.
3. L'Agenzia puo' utilizzare le graduatorie di altre
amministrazioni pubbliche, ai sensi della vigente normativa in
materia, d'intesa con l'amministrazione interessata e previo consenso
del vincitore o dell'idoneo da reclutare.
4. Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente
temporaneo o eccezionale l'Agenzia, nel rispetto della normativa
vigente in materia di reclutamento, puo' avvalersi di forme
contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale,
nonche' di rapporti di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7, comma 6
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Il rapporto di lavoro del personale a tempo determinato e'
disciplinato dai CCNL applicati dall'Agenzia al restante personale a
tempo indeterminato. Si applicano per tutta la durata del rapporto,
le disposizioni in materia di responsabilita' e di incompatibilita'
previste per la generalita' dei dipendenti di pubbliche
amministrazioni.