Art. 13.
Gestione e sviluppo del personale
1. L'Agenzia in applicazione di quanto disposto in materia dal
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e
integrazioni, si ispira ai seguenti principi per la gestione e lo
sviluppo del personale:
a) riconoscimento dei risultati: l'orientamento ai risultati e
alla cura delle risorse umane ha come conseguenza una politica di
sviluppo che riconosce gli effettivi meriti, in termini di risultati
e di comportamenti e quindi premia le persone in funzione del diverso
contributo offerto;
b) mobilita' professionale e responsabilizzazione personale:
una dimensione particolarmente rilevante delle politiche di sviluppo
in Agenzia e' l'utilizzo della mobilita' professionale sia in senso
verticale, inteso come crescita di responsabilita' nei limiti della
legislazione vigente, sia in senso orizzontale, in funzione di un
ampliamento della professionalita' e delle competenze;
c) pari opportunita';
d) benessere organizzativo.
2. Con atto del direttore generale e' istituito il Comitato unico
di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere
di chi lavora e contro la discriminazione (CUG), ai sensi dell'art.
57 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;