Art. 9.
Dirigenza
1. I dirigenti si attengono, nello svolgimento delle loro
funzioni, a quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto, sono
responsabili degli obiettivi loro assegnati ed assicurano il rispetto
degli indirizzi e l'attuazione delle direttive ricevute dal
competente direttore della struttura.
2. I dirigenti sono chiamati a privilegiare il lavoro per
processi e in team cosi' come richiamato dall'art. 1, comma 2,
lettera f) del presente regolamento.
3. I dirigenti, disponendo dei necessari poteri di coordinamento
e controllo, sono responsabili della gestione del personale e delle
risorse finanziarie finalizzate al conseguimento dei risultati sulla
base degli obiettivi loro assegnati e di quanto previsto dal
regolamento di amministrazione e contabilita', oltre che dai
documenti organizzativi interni in relazione allo specifico ruolo
attribuito.
4. Il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale
dell'Agenzia avvengono con le modalita' stabilite dall'art. 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.