Art.10. 1. L'assemblea ordinaria e' regolarmente costituita quando e' rappresentato almeno un quarto del capitale. 2. In mancanza, l'assemblea e' rinviata a non meno di otto e a non piu' di quindici giorni di distanza dalla prima convocazione. In questa seconda riunione l'assemblea e' regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata. 3. Del rinvio dell'assemblea e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con avvertenza che trattasi di seconda convocazione. 4. Nell'assemblea di seconda convocazione non possono essere prese deliberazioni estranee all'ordine del giorno della prima.