(Allegato-art. 10)
                               Art.10. 
 
    1. L'assemblea ordinaria e'  regolarmente  costituita  quando  e'
rappresentato almeno un quarto del capitale. 
    2. In mancanza, l'assemblea e' rinviata a non meno di  otto  e  a
non piu' di quindici giorni di distanza dalla prima convocazione.  In
questa  seconda  riunione  l'assemblea  e'  regolarmente   costituita
qualunque sia la parte di capitale rappresentata. 
    3. Del rinvio  dell'assemblea  e'  data  notizia  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, con avvertenza che  trattasi  di
seconda convocazione. 
    4. Nell'assemblea di  seconda  convocazione  non  possono  essere
prese deliberazioni estranee all'ordine del giorno della prima.