(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
 
                          Relazioni esterne 
 
    1. L'universita' promuove lo sviluppo delle relazioni  con  altre
universita'  e  istituzioni  di   ricerca   nazionali,   europee   ed
internazionali. 
    2. L'universita' favorisce i rapporti con altri enti  pubblici  e
privati per la promozione della ricerca scientifica, la diffusione  e
la  valorizzazione  dei  suoi  risultati,  per  la  verifica  e   per
l'arricchimento delle proprie conoscenze  e  per  il  reperimento  di
risorse finanziarie necessarie alla  realizzazione  e  allo  sviluppo
delle proprie attivita' istituzionali. 
    3. Al fine  di  attuare  quanto  previsto  nei  commi  precedenti
l'universita' e le sue strutture possono concludere appositi  accordi
di programma, protocolli d'intesa o convenzioni  ed  altre  forme  di
collaborazione, approvati dal senato accademico ovvero dal  consiglio
di dipartimento secondo le rispettive competenze, sentito  il  parere
del consiglio di amministrazione qualora comportino oneri  finanziari
per l'universita'.