Art. 11. Relazioni esterne 1. L'universita' promuove lo sviluppo delle relazioni con altre universita' e istituzioni di ricerca nazionali, europee ed internazionali. 2. L'universita' favorisce i rapporti con altri enti pubblici e privati per la promozione della ricerca scientifica, la diffusione e la valorizzazione dei suoi risultati, per la verifica e per l'arricchimento delle proprie conoscenze e per il reperimento di risorse finanziarie necessarie alla realizzazione e allo sviluppo delle proprie attivita' istituzionali. 3. Al fine di attuare quanto previsto nei commi precedenti l'universita' e le sue strutture possono concludere appositi accordi di programma, protocolli d'intesa o convenzioni ed altre forme di collaborazione, approvati dal senato accademico ovvero dal consiglio di dipartimento secondo le rispettive competenze, sentito il parere del consiglio di amministrazione qualora comportino oneri finanziari per l'universita'.