(Allegato-art. 12)
                              Art. 12. 
 
                          Attivita' esterne 
 
    1. Per il conseguimento  delle  proprie  finalita'  istituzionali
l'universita' e le sue strutture possono partecipare alla  formazione
e costituzione di enti, fondazioni, spin off e start up,  consorzi  e
altre forme associative di diritto privato, ivi comprese le  societa'
di capitali, anche mediante  partecipazione  finanziaria  secondo  la
disciplina dettata da apposito regolamento  e  comunque  in  modo  da
limitarne  il  concorso,  quanto  al  ripianamento  delle   eventuali
perdite, alla quota iniziale di partecipazione. 
    2. Gli eventuali utili sono destinati  alla  realizzazione  delle
finalita' istituzionali secondo criteri  e  modalita'  stabiliti  dal
regolamento di cui al comma precedente.