Art. 12. Attivita' esterne 1. Per il conseguimento delle proprie finalita' istituzionali l'universita' e le sue strutture possono partecipare alla formazione e costituzione di enti, fondazioni, spin off e start up, consorzi e altre forme associative di diritto privato, ivi comprese le societa' di capitali, anche mediante partecipazione finanziaria secondo la disciplina dettata da apposito regolamento e comunque in modo da limitarne il concorso, quanto al ripianamento delle eventuali perdite, alla quota iniziale di partecipazione. 2. Gli eventuali utili sono destinati alla realizzazione delle finalita' istituzionali secondo criteri e modalita' stabiliti dal regolamento di cui al comma precedente.