Art. 13. Federazione universitaria 1. L'universita' puo' federarsi con una o piu' Universita', al fine di migliorare la qualita' l'efficienza e l'efficacia dell'attivita' didattica, di ricerca e gestionale anche limitatamente ad alcuni settori di attivita' o strutture. 2. La federazione puo' avere luogo anche con enti ed istituzioni della ricerca e dell'alta formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori sulla base di progetti coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificita' dei partecipanti.