(Allegato-art. 13)
                              Art. 13. 
 
                      Federazione universitaria 
 
    1. L'universita' puo' federarsi con una o  piu'  Universita',  al
fine  di  migliorare   la   qualita'   l'efficienza   e   l'efficacia
dell'attivita' didattica, di ricerca e gestionale anche limitatamente
ad alcuni settori di attivita' o strutture. 
    2. La federazione puo' avere luogo anche con enti ed  istituzioni
della ricerca e  dell'alta  formazione,  ivi  compresi  gli  istituti
tecnici superiori sulla base di progetti coerenti ed omogenei con  le
caratteristiche e le specificita' dei partecipanti.