Art. 14. Convenzioni 1. Per l'effettuazione di consulenze, di ricerche scientifiche e di altre prestazioni, anche didattiche o di servizio, per conto terzi, l'universita' e le sue strutture, nella salvaguardia delle proprie funzioni istituzionali, possono stipulare con enti pubblici o privati, ovvero con singoli privati, contratti e convenzioni di ricerca, di consulenza, di servizio e di formazione in conto terzi. 2. L'universita' disciplina con apposito regolamento le procedure per la stipula di contratti e convenzioni di ricerca, di consulenza, di servizio e di formazione svolte in conto terzi nonche' la determinazione del corrispettivo e la ripartizione dei relativi proventi. La quota destinata complessivamente all'universita' ed al fondo comune dell'universita' sara' stabilita con regolamento. 3. E' consentita, con l'osservanza delle procedure prescritte da apposito regolamento, l'utilizzazione delle strutture universitarie da parte di soggetti non appartenenti all'universita'. L'utilizzo non puo' comunque comportare una limitazione d'accesso per i fini istituzionali dell'universita'.