(Allegato-art. 14)
                              Art. 14. 
 
                             Convenzioni 
 
    1. Per l'effettuazione di consulenze, di ricerche scientifiche  e
di altre prestazioni, anche  didattiche  o  di  servizio,  per  conto
terzi, l'universita' e le sue  strutture,  nella  salvaguardia  delle
proprie funzioni istituzionali, possono stipulare con enti pubblici o
privati, ovvero con  singoli  privati,  contratti  e  convenzioni  di
ricerca, di consulenza, di servizio e di formazione in conto terzi. 
    2. L'universita' disciplina con apposito regolamento le procedure
per la stipula di contratti e convenzioni di ricerca, di  consulenza,
di servizio  e  di  formazione  svolte  in  conto  terzi  nonche'  la
determinazione del  corrispettivo  e  la  ripartizione  dei  relativi
proventi. La quota destinata complessivamente all'universita'  ed  al
fondo comune dell'universita' sara' stabilita con regolamento. 
    3. E' consentita, con l'osservanza delle procedure prescritte  da
apposito regolamento, l'utilizzazione delle  strutture  universitarie
da parte di soggetti non appartenenti all'universita'. L'utilizzo non
puo'  comunque  comportare  una  limitazione  d'accesso  per  i  fini
istituzionali dell'universita'.