(Allegato-art. 15)
                              Art. 15. 
 
                       Internazionalizzazione 
 
    1. L'universita' promuove l'internazionalizzazione  in  tutte  le
modalita'  opportune,  anche  attraverso   il   potenziamento   della
mobilita' dei docenti e degli  studenti;  attiva,  nell'ambito  delle
risorse umane  e  finanziarie  disponibili,  insegnamenti,  corsi  di
studio, percorsi post laurea in lingua straniera; sviluppa  programmi
integrati  di  studio  anche  per  il  rilascio  di  titoli  doppi  e
congiunti, iniziative di cooperazione universitaria per attivita'  di
didattica,  ricerca  e  di  studio;  favorisce  forme  di   selezione
internazionale di docenti e studenti nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili.