Art. 15. Internazionalizzazione 1. L'universita' promuove l'internazionalizzazione in tutte le modalita' opportune, anche attraverso il potenziamento della mobilita' dei docenti e degli studenti; attiva, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili, insegnamenti, corsi di studio, percorsi post laurea in lingua straniera; sviluppa programmi integrati di studio anche per il rilascio di titoli doppi e congiunti, iniziative di cooperazione universitaria per attivita' di didattica, ricerca e di studio; favorisce forme di selezione internazionale di docenti e studenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.