ARTICOLO 10 Accesso ai giudici nazionali 1. L'investitore ha il diritto di accedere ai mezzi di ricorso giurisdizionale previsti dal diritto interno avverso una misura controversa gia' oggetto di Procedimento Arbitrale Pendente, anche se sono scaduti i termini previsti dall'ordinamento nazionale per esperire l'azione, entro i termini di cui al paragrafo 2 purche': a) l'investitore rinunci al Procedimento Arbitrale Pendente e a tutti i diritti e tutte le pretese ai sensi del pertinente Trattato Bilaterale di Investimento ovvero all'esecuzione di un lodo gia' reso ma a cui ancora non sia stata data esecuzione o applicazione definitiva e si impegni ad astenersi dal proporre un Nuovo Procedimento Arbitrale: i) nei sei mesi successivi all'estinzione del Trattato Bilaterale di Investimento in forza del quale era stato proposto il Procedimento Arbitrale Pendente, ove non sia stato fatto ricorso al dialogo strutturato di cui all'articolo 9; ii) nei sei mesi successivi alla data in cui la parte contraente interessata respinge la domanda dell'investitore di avviare un dialogo strutturato a norma dell'articolo 9, paragrafi 1 e 6; oppure iii) nei sei mesi successivi alla data in cui l'ultima delle parti comunica la sua decisione a norma dell'articolo 9, paragrafo 12, ove sia stato fatto ricorso al dialogo strutturato di cui all'articolo 9; b) l'accesso al giudice nazionale serva per far valere una pretesa in forza del diritto nazionale o dell'Unione; e c) se del caso, non sia stato concluso nessun accordo transattivo in esito al dialogo strutturato di cui all'articolo 9. 2. I termini previsti dall'ordinamento nazionale per accedere ai giudici nazionali a norma del paragrafo 1 si considerano a decorrere dalla data in cui l'investitore rinuncia al Procedimento Arbitrale Pendente ovvero, a seconda dei casi, all'esecuzione di un lodo gia' reso ma a cui ancora non sia stata data esecuzione o applicazione definitiva e in cui si impegna ad astenersi dal proporre un Nuovo Procedimento Arbitrale conformemente al paragrafo 1, lettera a), e hanno la durata prescritta dal diritto nazionale applicabile. 3. Si precisa che le disposizioni dei Trattati Bilaterali di Investimento estinti in virtu' del presente accordo non sono considerate parte del diritto applicabile nei procedimenti proposti dinanzi al giudice nazionale in virtu' del presente accordo. 4. Si precisa che le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate nel senso di dare adito a nuovi ricorsi giurisdizionali che l'investitore non potrebbe esperire ai sensi del diritto nazionale applicabile. 5. I giudici nazionali tengono conto degli eventuali risarcimenti gia' corrisposti nel Procedimento Arbitrale Pendente onde evitare il doppio risarcimento.