(Accordo-art. 10)
                             ARTICOLO 10 
 
                    Accesso ai giudici nazionali 
 
1. L'investitore ha il  diritto  di  accedere  ai  mezzi  di  ricorso
giurisdizionale previsti  dal  diritto  interno  avverso  una  misura
controversa gia' oggetto di Procedimento Arbitrale Pendente, anche se
sono  scaduti  i  termini  previsti  dall'ordinamento  nazionale  per
esperire l'azione, entro i termini di cui al paragrafo 2 purche': 
 
a) l'investitore rinunci al Procedimento Arbitrale Pendente e a tutti
   i diritti e tutte le pretese  ai  sensi  del  pertinente  Trattato
   Bilaterale di Investimento ovvero all'esecuzione di un  lodo  gia'
   reso ma a cui ancora non sia stata data esecuzione o  applicazione
   definitiva e  si  impegni  ad  astenersi  dal  proporre  un  Nuovo
   Procedimento Arbitrale: 
 
   i) nei sei mesi successivi all'estinzione del Trattato  Bilaterale
      di Investimento in  forza  del  quale  era  stato  proposto  il
      Procedimento  Arbitrale  Pendente,  ove  non  sia  stato  fatto
      ricorso al dialogo strutturato di cui all'articolo 9; 
 
   ii) nei sei mesi successivi alla data in cui la  parte  contraente
      interessata respinge la domanda dell'investitore di avviare  un
      dialogo strutturato a norma dell'articolo 9, paragrafi 1  e  6;
      oppure 
 
   iii) nei sei mesi successivi alla data in cui l'ultima delle parti
      comunica la sua decisione a norma  dell'articolo  9,  paragrafo
      12, ove sia stato fatto ricorso al dialogo strutturato  di  cui
      all'articolo 9; 
 
b) l'accesso al giudice nazionale serva per far valere una pretesa in
   forza del diritto nazionale o dell'Unione; e 
 
c) se del caso, non sia stato concluso nessun accordo transattivo  in
   esito al dialogo strutturato di cui all'articolo 9. 
 
2. I termini previsti  dall'ordinamento  nazionale  per  accedere  ai
giudici nazionali a norma del paragrafo 1 si considerano a  decorrere
dalla data in cui l'investitore rinuncia  al  Procedimento  Arbitrale
Pendente ovvero, a seconda dei casi, all'esecuzione di un  lodo  gia'
reso ma a cui ancora non sia stata  data  esecuzione  o  applicazione
definitiva e in cui si impegna ad astenersi  dal  proporre  un  Nuovo
Procedimento Arbitrale conformemente al paragrafo 1,  lettera  a),  e
hanno la durata prescritta dal diritto nazionale applicabile. 
 
3.  Si  precisa  che  le  disposizioni  dei  Trattati  Bilaterali  di
Investimento  estinti  in  virtu'  del  presente  accordo  non   sono
considerate parte del diritto applicabile nei  procedimenti  proposti
dinanzi al giudice nazionale in virtu' del presente accordo. 
 
4. Si precisa che le disposizioni del presente articolo  non  possono
essere  interpretate  nel  senso  di  dare  adito  a  nuovi   ricorsi
giurisdizionali che l'investitore non potrebbe esperire ai sensi  del
diritto nazionale applicabile. 
 
5. I giudici nazionali tengono  conto  degli  eventuali  risarcimenti
gia' corrisposti nel Procedimento Arbitrale Pendente onde evitare  il
doppio risarcimento.