(Accordo-art. 7)
                             ARTICOLO 7 
 
OBBLIGHI  DELLE  PARTI  contraenti  IN  RELAZIONE   AI   PROCEDIMENTI
        ARBITRALI PENDENTI E AI NUOVI PROCEDIMENTI ARBITRALI 
 
Le parti contraenti che sono  vincolate  da  Trattati  Bilaterali  di
Investimento sulla base dei quali sono  stati  promossi  Procedimenti
Arbitrali Pendenti o Nuovi Procedimenti Arbitrali: 
 
a) informano i collegi arbitrali, in cooperazione tra  loro  e  sulla
   base della dichiarazione di cui all'allegato C, delle  conseguenze
   giuridiche derivanti dalla sentenza Achmea di cui  all'articolo 4;
   e 
 
b) qualora siano parte di un procedimento giudiziario relativo  a  un
   lodo  arbitrale  reso  in  forza  di  un  Trattato  Bilaterale  di
   Investimento, chiedono al giudice nazionale competente,  anche  di
   un paese terzo, di revocare detto lodo, annullarlo o astenersi dal
   riconoscerlo e darvi esecuzione, a seconda dei casi.