ARTICOLO 7 OBBLIGHI DELLE PARTI contraenti IN RELAZIONE AI PROCEDIMENTI ARBITRALI PENDENTI E AI NUOVI PROCEDIMENTI ARBITRALI Le parti contraenti che sono vincolate da Trattati Bilaterali di Investimento sulla base dei quali sono stati promossi Procedimenti Arbitrali Pendenti o Nuovi Procedimenti Arbitrali: a) informano i collegi arbitrali, in cooperazione tra loro e sulla base della dichiarazione di cui all'allegato C, delle conseguenze giuridiche derivanti dalla sentenza Achmea di cui all'articolo 4; e b) qualora siano parte di un procedimento giudiziario relativo a un lodo arbitrale reso in forza di un Trattato Bilaterale di Investimento, chiedono al giudice nazionale competente, anche di un paese terzo, di revocare detto lodo, annullarlo o astenersi dal riconoscerlo e darvi esecuzione, a seconda dei casi.