ARTICOLO 8 MISURE TRANSITORIE AFFERENTI AI PROCEDIMENTI ARBITRALI PENDENTI 1. Ove l'investitore sia parte di un Procedimento Arbitrale Pendente e non abbia impugnato la misura oggetto della controversia dinanzi al giudice nazionale competente, si applicano le misure transitorie di cui agli articoli 9 e 10. 2. Non trovano applicazione le misure transitorie di cui al presente articolo quando, prima dell'entrata in vigore del presente accordo, sia reso un lodo definitivo che accerti che la misura controversa non rientra nell'ambito di applicazione del Trattato Bilaterale di Investimento in questione ovvero non viola detto Trattato. 3. Ove un Procedimento Arbitrale Pendente ricomprenda domande riconvenzionali formulate dalla parte contraente interessata, a dette domande si applicano mutatis mutandis il presente articolo e gli articoli 9 e 10. 4. La parte contraente interessata e l'investitore possono concordare altre adeguate forme di risoluzione delle controversie, ivi compresa la composizione amichevole, purche' compatibili con il diritto dell'Unione.