(Accordo-art. 8)
                             ARTICOLO 8 
 
   MISURE TRANSITORIE AFFERENTI AI PROCEDIMENTI ARBITRALI PENDENTI 
 
1. Ove l'investitore sia parte di un Procedimento Arbitrale  Pendente
e non abbia impugnato la misura oggetto della controversia dinanzi al
giudice nazionale competente, si applicano le misure  transitorie  di
cui agli articoli 9 e 10. 
 
2. Non trovano applicazione le misure transitorie di cui al  presente
articolo quando, prima dell'entrata in vigore del  presente  accordo,
sia reso un lodo definitivo che accerti che la misura controversa non
rientra  nell'ambito  di  applicazione  del  Trattato  Bilaterale  di
Investimento in questione ovvero non viola detto Trattato. 
 
3.  Ove  un  Procedimento  Arbitrale  Pendente  ricomprenda   domande
riconvenzionali formulate dalla parte contraente interessata, a dette
domande si applicano mutatis mutandis  il  presente  articolo  e  gli
articoli 9 e 10. 
 
4. La parte contraente interessata e l'investitore possono concordare
altre adeguate forme di risoluzione delle controversie, ivi  compresa
la  composizione  amichevole,  purche'  compatibili  con  il  diritto
dell'Unione.