ARTICOLO 9 Dialogo strutturato in caso di Procedimento Arbitrale Pendente 1. Un investitore che sia parte di un Procedimento Arbitrale Pendente puo' chiedere alla parte contraente interessata dal procedimento di attivare il meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dal presente articolo, purche': a) il Procedimento Arbitrale Pendente sia stato sospeso su richiesta esplicita dell'investitore; e, b) in caso di lodo gia' reso nel Procedimento Arbitrale Pendente ma a cui ancora non sia stata data esecuzione o applicazione definitiva, l'investitore si impegni ad astenersi dal proporre un procedimento per il suo riconoscimento, la sua esecuzione, la sua applicazione o il suo pagamento in uno Stato membro o in un paese terzo oppure, se detto procedimento e' gia' iniziato, a chiederne la sospensione. La parte contraente interessata risponde per iscritto entro due mesi, conformemente ai paragrafi da 2 a 4. Anche una parte contraente puo' chiedere all'investitore coinvolto nel Procedimento Arbitrale Pendente di attivare il meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dal presente articolo. L'investitore puo' accettare per iscritto entro due mesi, purche' siano soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b). La risposta della parte contraente interessata o l'accettazione dell'investitore devono indicare, se del caso, che la procedura di risoluzione della controversia e' avviata. 2. La procedura di risoluzione della controversia puo' essere avviata soltanto nei sei mesi successivi all'estinzione, ai sensi dell'articolo 2 o 3 del presente accordo, del Trattato Bilaterale di Investimento in forza del quale era stato proposto il Procedimento Arbitrale Pendente, con richiesta proposta a norma del paragrafo 1 del presente articolo. 3. Il meccanismo di risoluzione delle controversie e' d'obbligo se la Corte o un giudice nazionale ha dichiarato, con sentenza non assoggettabile a impugnazione, che la misura nazionale in contestazione nel procedimento di cui al paragrafo 1 e' in contrasto con il diritto dell'Unione. 4. Il meccanismo di risoluzione delle controversie non puo' essere attivato se la Corte o un giudice nazionale ha dichiarato, con sentenza non assoggettabile a impugnazione, che la misura nazionale in contestazione nel procedimento di cui al paragrafo 1 non e' in contrasto con il diritto dell'Unione. Lo stesso vale se la Commissione europea ha adottato una decisione poi divenuta definitiva la quale stabilisca che detta misura non e' in contrasto con il diritto dell'Unione. 5. Se e' in corso un procedimento giurisdizionale il cui oggetto e' ottenere la sentenza di cui al paragrafo 3 o 4, la parte contraente interessata ne informa l'investitore nella risposta di cui al paragrafo 1. L'avvio della procedura di risoluzione della controversia e' sospeso finche' il procedimento giurisdizionale non abbia dato luogo a una sentenza non assoggettabile a impugnazione. La parte contraente interessata ne informa l'investitore entro due settimane dalla pronuncia di tale sentenza. Lo stesso vale se la Commissione europea ha adottato una decisione che non e' ancora divenuta definitiva. 6. Il meccanismo di risoluzione delle controversie puo' essere attivato qualora possa configurarsi violazione del diritto dell'Unione a seguito di una misura nazionale in contestazione nel procedimento di cui al paragrafo 1 e non si applichi il paragrafo 3 ne' il paragrafo 4. 7. Un facilitatore imparziale sorveglia la procedura di risoluzione della controversia al fine di ottenere una composizione extragiudiziale ed extraarbitrale amichevole, lecita ed equa tra le parti della controversia gia' oggetto di Procedimento Arbitrale. La procedura di risoluzione e' svolta in modo imparziale e riservato. A ciascuna parte della procedura di risoluzione e' data la possibilita' di comunicare le proprie osservazioni. 8. Il facilitatore e' designato di comune accordo dall'investitore e dalla parte contraente interessata che agisce in qualita' di convenuto nel Procedimento Arbitrale Pendente di cui trattasi. Il facilitatore e' scelto tra personalita' che offrano tutte le garanzie di indipendenza e imparzialita' e che posseggano tutte le qualifiche necessarie, tra cui una profonda conoscenza del diritto dell'Unione. Il facilitatore non e' cittadino dello Stato membro in cui e' stato realizzato l'investimento, ne' dello Stato membro di origine dell'investitore e non deve versare in una situazione di conflitto di interessi. Se nel mese successivo all'avvio della procedura di risoluzione non viene raggiunto un accordo comune sulla scelta del facilitatore imparziale, l'investitore o la parte contraente interessata che agisce in qualita' di convenuto nel Procedimento Arbitrale Pendente in questione chiede al direttore generale del servizio giuridico della Commissione europea di designare un ex membro della Corte di giustizia dell'Unione europea, il quale nomina, previa consultazione di ciascuna parte della controversia, una personalita' che riunisca i criteri stabiliti nel presente paragrafo. L'allegato D fissa un tariffario indicativo dei compensi per il facilitatore. 9. Il facilitatore chiede all'investitore e allo Stato membro in cui e' stato realizzato l'investimento di presentare osservazioni scritte nei due mesi successivi alla sua nomina. Nell'ipotesi in cui sia stata avviata una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi del paragrafo 6, il facilitatore puo' chiedere alla Commissione europea un parere, da rendersi entro due mesi, sulle eventuali questioni di diritto dell'Unione. 10. Il facilitatore organizza secondo imparzialita' i negoziati per la risoluzione della controversia e coadiuva le parti in vista di una composizione amichevole entro sei mesi dalla sua nomina o entro un termine piu' lungo se cosi' convengono le parti. Le parti partecipano al processo in buona fede. Il facilitatore tiene in debito conto le sentenze della Corte o del giudice nazionale, le decisioni della Commissione europea divenute definitive e il parere di cui al paragrafo 9, ultima frase. Il facilitatore tiene altresi' conto dei provvedimenti adottati dalla parte contraente interessata per conformarsi alla sentenza della Corte e della giurisprudenza della Corte sull'entita' del risarcimento del danno ai sensi del diritto dell'Unione. 11. Se non giungono a una composizione amichevole entro il termine di cui al paragrafo 10, le parti della procedura hanno un mese per proporre un regolamento della controversia che ritengano accettabile. Ciascuna proposta e' comunicata per iscritto e senza ritardo all'altra parte della procedura per osservazioni. Il facilitatore organizza nuovi negoziati su questa base nell'intento di raggiungere una soluzione accettabile per entrambe le parti. 12. Entro un mese dalla comunicazione delle proposte e tenendo conto degli ulteriori scambi di vedute di cui al paragrafo 11, il facilitatore presenta per iscritto la proposta modificata definitiva di composizione amichevole. Entro un mese dal ricevimento della proposta ciascuna parte della procedura decide se accettare la proposta definitiva e ne informa l'altra parte per iscritto. 13. La parte della procedura che non accetti la proposta definitiva comunica all'altra parte senza ritardo e per iscritto le ragioni di tale decisione, sopprimendo le informazioni riservate, ove necessario. Ciascuna parte della procedura sostiene le proprie spese e meta' del compenso del facilitatore e dei costi logistici della procedura. 14. Se vi e' accordo sui termini della composizione, le parti della procedura li accettano senza ritardo in modo giuridicamente vincolante. I termini della composizione: a) devono includere: i) l'obbligo in capo all'investitore di rinunciare al procedimento arbitrale ovvero all'esecuzione di un lodo gia' reso ma a cui ancora non sia stata data esecuzione o applicazione definitiva, oppure, se del caso, tenere conto degli eventuali risarcimenti gia' corrisposti nel Procedimento Arbitrale Pendente onde evitare il doppio risarcimento; e ii) l'impegno ad astenersi dal proporre un Nuovo Procedimento Arbitrale; e b) possono includere la rinuncia a tutti gli altri diritti e pretese connessi alla misura relativi al procedimento di cui al paragrafo 1.