(Accordo-art. 9)
                             ARTICOLO 9 
 
   Dialogo strutturato in caso di Procedimento Arbitrale Pendente 
 
1. Un investitore che sia parte di un Procedimento Arbitrale Pendente
puo' chiedere alla parte contraente interessata dal  procedimento  di
attivare il meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dal
presente articolo, purche': 
 
a) il Procedimento Arbitrale Pendente sia stato sospeso su  richiesta
   esplicita dell'investitore; e, 
 
b) in caso di lodo gia' reso nel Procedimento Arbitrale Pendente ma a
   cui  ancora  non  sia  stata  data   esecuzione   o   applicazione
   definitiva, l'investitore si impegni ad astenersi dal proporre  un
   procedimento per il suo riconoscimento, la sua esecuzione, la  sua
   applicazione o il suo pagamento in uno Stato membro o in un  paese
   terzo oppure, se detto procedimento e' gia' iniziato, a  chiederne
   la sospensione. 
 
La parte contraente interessata risponde per iscritto entro due mesi,
conformemente ai paragrafi da 2 a 4. 
 
Anche una parte contraente puo'  chiedere  all'investitore  coinvolto
nel Procedimento Arbitrale Pendente  di  attivare  il  meccanismo  di
risoluzione  delle  controversie  previsto  dal  presente   articolo.
L'investitore puo' accettare per iscritto  entro  due  mesi,  purche'
siano soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, lettere  a)  e
b). 
 
La risposta  della  parte  contraente  interessata  o  l'accettazione
dell'investitore devono indicare, se del caso, che  la  procedura  di
risoluzione della controversia e' avviata. 
 
2. La procedura di risoluzione della controversia puo' essere avviata
soltanto  nei  sei   mesi   successivi   all'estinzione,   ai   sensi
dell'articolo 2 o 3 del presente accordo, del Trattato Bilaterale  di
Investimento in forza del quale era stato  proposto  il  Procedimento
Arbitrale Pendente, con richiesta proposta a norma  del  paragrafo  1
del presente articolo. 
 
3. Il meccanismo di risoluzione delle controversie e' d'obbligo se la
Corte  o  un  giudice  nazionale  ha  dichiarato,  con  sentenza  non
assoggettabile  a  impugnazione,   che   la   misura   nazionale   in
contestazione nel procedimento di cui al paragrafo 1 e' in  contrasto
con il diritto dell'Unione. 
 
4. Il meccanismo di risoluzione delle controversie  non  puo'  essere
attivato se la Corte  o  un  giudice  nazionale  ha  dichiarato,  con
sentenza non assoggettabile a impugnazione, che la  misura  nazionale
in contestazione nel procedimento di cui al paragrafo  1  non  e'  in
contrasto  con  il  diritto  dell'Unione.  Lo  stesso  vale   se   la
Commissione europea ha adottato una decisione poi divenuta definitiva
la quale stabilisca che detta misura  non  e'  in  contrasto  con  il
diritto dell'Unione. 
 
5. Se e' in corso un procedimento giurisdizionale il cui  oggetto  e'
ottenere la sentenza di cui al paragrafo 3 o 4, la  parte  contraente
interessata  ne  informa  l'investitore  nella  risposta  di  cui  al
paragrafo  1.  L'avvio   della   procedura   di   risoluzione   della
controversia e' sospeso finche' il procedimento  giurisdizionale  non
abbia dato luogo a una sentenza non assoggettabile a impugnazione. La
parte contraente  interessata  ne  informa  l'investitore  entro  due
settimane dalla pronuncia di tale sentenza.  Lo  stesso  vale  se  la
Commissione europea ha adottato  una  decisione  che  non  e'  ancora
divenuta definitiva. 
 
6. Il  meccanismo  di  risoluzione  delle  controversie  puo'  essere
attivato  qualora   possa   configurarsi   violazione   del   diritto
dell'Unione a seguito di una misura nazionale  in  contestazione  nel
procedimento di cui al paragrafo 1 e non si applichi il  paragrafo  3
ne' il paragrafo 4. 
 
7. Un facilitatore imparziale sorveglia la procedura  di  risoluzione
della   controversia   al   fine   di   ottenere   una   composizione
extragiudiziale ed extraarbitrale amichevole, lecita ed equa  tra  le
parti della controversia gia' oggetto di Procedimento  Arbitrale.  La
procedura di risoluzione e' svolta in modo imparziale e riservato.  A
ciascuna parte della procedura di risoluzione e' data la possibilita'
di comunicare le proprie osservazioni. 
 
8. Il facilitatore e' designato di comune accordo dall'investitore  e
dalla  parte  contraente  interessata  che  agisce  in  qualita'   di
convenuto nel Procedimento Arbitrale Pendente  di  cui  trattasi.  Il
facilitatore e' scelto tra personalita' che offrano tutte le garanzie
di indipendenza e imparzialita' e che posseggano tutte le  qualifiche
necessarie, tra cui una profonda conoscenza del diritto  dell'Unione.
Il facilitatore non e' cittadino dello Stato membro in cui  e'  stato
realizzato  l'investimento,  ne'  dello  Stato  membro   di   origine
dell'investitore e non deve versare in una situazione di conflitto di
interessi. Se  nel  mese  successivo  all'avvio  della  procedura  di
risoluzione non viene raggiunto un accordo comune  sulla  scelta  del
facilitatore  imparziale,  l'investitore  o   la   parte   contraente
interessata che agisce in  qualita'  di  convenuto  nel  Procedimento
Arbitrale Pendente in questione  chiede  al  direttore  generale  del
servizio giuridico della  Commissione  europea  di  designare  un  ex
membro della Corte di giustizia dell'Unione europea, il quale nomina,
previa  consultazione  di  ciascuna  parte  della  controversia,  una
personalita' che riunisca i criteri stabiliti nel presente paragrafo.
L'allegato D fissa un  tariffario  indicativo  dei  compensi  per  il
facilitatore. 
 
9. Il facilitatore chiede all'investitore e allo Stato membro in  cui
e' stato realizzato l'investimento di presentare osservazioni scritte
nei due mesi successivi alla sua  nomina.  Nell'ipotesi  in  cui  sia
stata avviata una procedura  di  risoluzione  delle  controversie  ai
sensi del paragrafo 6, il facilitatore puo' chiedere alla Commissione
europea un parere,  da  rendersi  entro  due  mesi,  sulle  eventuali
questioni di diritto dell'Unione. 
 
10. Il facilitatore organizza secondo imparzialita' i  negoziati  per
la risoluzione della controversia e coadiuva le parti in vista di una
composizione amichevole entro sei mesi dalla sua nomina  o  entro  un
termine piu' lungo se cosi' convengono le parti. Le parti partecipano
al processo in buona fede. Il facilitatore tiene in debito  conto  le
sentenze della Corte o del  giudice  nazionale,  le  decisioni  della
Commissione europea  divenute  definitive  e  il  parere  di  cui  al
paragrafo 9, ultima frase. Il facilitatore tiene altresi'  conto  dei
provvedimenti  adottati  dalla  parte  contraente   interessata   per
conformarsi alla sentenza della Corte e  della  giurisprudenza  della
Corte sull'entita' del risarcimento del danno ai  sensi  del  diritto
dell'Unione. 
 
11. Se non giungono a una composizione amichevole entro il termine di
cui al paragrafo 10, le parti  della  procedura  hanno  un  mese  per
proporre un regolamento della controversia che ritengano accettabile.
Ciascuna  proposta  e'  comunicata  per  iscritto  e  senza   ritardo
all'altra parte della procedura  per  osservazioni.  Il  facilitatore
organizza nuovi negoziati su questa base nell'intento di  raggiungere
una soluzione accettabile per entrambe le parti. 
 
12. Entro un mese dalla comunicazione delle proposte e tenendo  conto
degli  ulteriori  scambi  di  vedute  di  cui  al  paragrafo  11,  il
facilitatore presenta per iscritto la proposta modificata  definitiva
di composizione amichevole.  Entro  un  mese  dal  ricevimento  della
proposta ciascuna  parte  della  procedura  decide  se  accettare  la
proposta definitiva e ne informa l'altra parte per iscritto. 
 
13. La parte della procedura che non accetti la  proposta  definitiva
comunica all'altra parte senza ritardo e per iscritto le  ragioni  di
tale  decisione,   sopprimendo   le   informazioni   riservate,   ove
necessario. Ciascuna parte della procedura sostiene le proprie  spese
e meta' del compenso del facilitatore e  dei  costi  logistici  della
procedura. 
 
14. Se vi e' accordo sui termini della composizione, le  parti  della
procedura  li  accettano  senza  ritardo   in   modo   giuridicamente
vincolante. I termini della composizione: 
 
a) devono includere: 
 
   i) l'obbligo in capo all'investitore di rinunciare al procedimento
      arbitrale ovvero all'esecuzione di un lodo gia' reso ma  a  cui
      ancora non sia stata data esecuzione o applicazione definitiva,
      oppure, se del caso, tenere conto degli eventuali  risarcimenti
      gia'  corrisposti  nel  Procedimento  Arbitrale  Pendente  onde
      evitare il doppio risarcimento; e 
 
   ii) l'impegno ad astenersi  dal  proporre  un  Nuovo  Procedimento
      Arbitrale; e 
 
b) possono includere la rinuncia a tutti gli altri diritti e  pretese
   connessi alla misura relativi al procedimento di cui al  paragrafo
   1.