(Allegato A-art. 32)
                              Art. 32. 
                     Conferimento dell'incarico 
 
    1. Il professionista di cui al presente  Accordo,  che  aspiri  a
svolgere  la  propria  attivita'  professionale   nell'ambito   delle
strutture dell'USMAF-SASN, in qualita' di sostituto o di titolare  di
incarico ambulatoriale, deve inoltrare,  entro  e  non  oltre  il  31
gennaio di ciascun anno - a mezzo raccomandata A/R,  PEC  o  mediante
consegna diretta al competente ufficio dell'Azienda ove  ha  sede  il
Comitato zonale, di cui all'art. 18 dell'Accordo Collettivo Nazionale
31 marzo 2020, nel cui territorio di competenza insiste l'ambulatorio
dell'ufficio USMAF-SASN - apposita domanda redatta  come  da  modello
allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Accordo. 
    2. La domanda deve contenere le dichiarazioni, rese ai sensi  del
D.P.R. n. 445/2000, atte a provare il possesso dei titoli  accademici
e professionali conseguiti fino al 31 dicembre  dell'anno  precedente
elencati  nell'autocertificazione  informativa  come  da  modello  in
allegato 2, che costituisce parte integrante del presente Accordo. 
    3. Alla scadenza del termine di presentazione  della  domanda  di
inserimento nella graduatoria, pena la nullita' della domanda  stessa
e di ogni altro provvedimento conseguente, l'aspirante deve possedere
i seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana o di altro paese appartenente alla UE; 
      b) essere iscritto all'Albo professionale; 
      c) diploma di laurea in psicologia, scienze biologiche, chimica
(vecchio ordinamento), ovvero la laurea  specialistica  della  classe
corrispondente;  possedere  il   titolo   di   specializzazione   per
l'inclusione in graduatoria  previsto  nell'allegato  2  dell'Accordo
Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020. 
    4. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere  rinnovata
di anno in anno e  deve  contenere  le  dichiarazioni  concernenti  i
titoli accademici o professionali che  comportino  modificazioni  del
precedente punteggio a norma dell'allegato 1 dell'Accordo  Collettivo
Nazionale del 31 marzo 2020. 
    5. L'Azienda sede del Comitato  zonale  di  riferimento  provvede
alla formazione  di  una  graduatoria  provinciale  per  titoli,  con
validita' annuale: 
    Per ciascuna professione, secondo i criteri di cui all'allegato 1
dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, relativamente ai
professionisti. 
    La graduatoria provvisoria e' resa pubblica entro il 30 settembre
sul sito istituzionale dell'Azienda sede del Comitato zonale. 
    Entro 15  giorni  dalla  pubblicazione  gli  interessati  possono
presentare all'Azienda sanitaria sede  del  Comitato  zonale  istanza
motivata di riesame della loro posizione in graduatoria. 
    6.  Le  graduatorie  definitive  sono  approvate  dal   Direttore
Generale dell'Azienda sede del Comitato zonale e inviate alla Regione
che ne cura la pubblicazione sul bollettino  Ufficiale  entro  il  31
dicembre di ciascun  anno.  La  pubblicazione  sul  BUR  e  sul  sito
istituzionale   di   ciascuna   azienda   costituisce   notificazione
ufficiale. 
    7. Le graduatorie hanno effetto dal 1°  gennaio  al  31  dicembre
dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda.