(Allegato A-art. 33)
                              Art. 33. 
                    Assegnazione degli incarichi 
 
    1.  I  provvedimenti  per  l'attivazione  di  nuovi  turni,   per
l'ampliamento di quelli in atto e per la copertura dei  turni  resisi
disponibili,  sono  adottati,  previa  autorizzazione  del  Direttore
generale  della  DGPRE  del  Ministero  della  Salute,  dagli  Uffici
USMAF-SASN territorialmente competenti in  rapporto  agli  ambulatori
interessati  all'assegnazione  dell'incarico  e  vengono   comunicati
all'Azienda sede  del  Comitato  zonale  di  riferimento.  L'Azienda,
attenendosi alle precise indicazioni fornite dal Ministero,  provvede
alla loro pubblicazione  nei  mesi  di  marzo,  giugno,  settembre  e
dicembre dal giorno 15 alla fine dello stesso mese. 
    2. I professionisti ambulatoriali aspiranti al turno disponibile,
durante  il  periodo  di  pubblicazione   degli   incarichi,   devono
comunicare con lettera raccomandata o posta  elettronica  certificata
la propria disponibilita' all'Azienda sede  del  Comitato  zonale  di
riferimento, la quale individua, entro i 20  giorni  successivi  alla
scadenza del termine, l'avente diritto secondo l'ordine di  priorita'
di cui al successivo art. 34 e ne  da'  comunicazione  all'USMAF-SASN
richiedente. 
    3.  La  comunicazione  dei  turni  disponibili   puo'   contenere
eventuali specificazioni circa il possesso di  particolari  capacita'
professionali. In tali casi  la  scelta  del  professionista  avviene
sulla base della preventiva verifica  del  possesso  delle  richieste
specifiche capacita' da parte di una apposita commissione di esperti,
composta da due professionisti  rappresentanti  del  Ministero  della
salute,  nominati  dal  Direttore  Generale  della  DGPRE,  e  da  un
professionista  designato  dall'Azienda  sede  del  comitato   zonale
competente.  L'idoneita'  all'incarico  viene  attribuita  attraverso
valutazione di attestati o esame teorico-pratico.