(Allegato A-art. 34)
                              Art. 34. 
            Modalita' per l'attribuzione degli incarichi 
 
    1.  Premesso  che  il  professionista  puo'  espletare  attivita'
ambulatoriale  ai  sensi  del  presente  Accordo  in  una  sola  area
professionale e che le ore di  attivita'  sono  ricoperte  attraverso
aumenti di orario nella stessa area  o  attraverso  riconversione  in
aree diverse, per l'attribuzione dei turni comunque  disponibili,  di
cui all'art. 33 comma 1, l'avente diritto e'  individuato  attraverso
il seguente ordine di priorita': 
      a) titolare di incarico a tempo indeterminato  che  svolga  nel
solo ambito zonale, in cui e'  pubblicato  il  turno,  esclusivamente
attivita'   ambulatoriale   regolamentata   dall'Accordo   Collettivo
Nazionale del 31 marzo  2020;  tale  priorita'  e'  valida  solo  per
l'ambito zonale in cui il professionista e' titolare  di  un  maggior
numero di  ore  d'incarico,  nel  caso  lo  stesso  sia  titolare  di
incarichi in due diversi ambiti regionali; 
      b) titolare di incarico a tempo indeterminato  che  svolga,  in
via esclusiva, attivita' ambulatoriale regolamentata  dalla  presente
convenzione in diverso ambito zonale della stessa regione o in ambito
zonale confinante se di altra  regione.  Relativamente  all'attivita'
svolta come aumento di orario ai sensi della  presente  lett.  b)  al
professionista non compete il rimborso delle spese di viaggio di  cui
all'art. 42; 
      c) titolare di incarico a tempo indeterminato in  altro  ambito
zonale, che faccia richiesta al Comitato zonale di essere  trasferito
nel territorio in cui si e' determinata la disponibilita'; 
      d) titolare di incarico  a  tempo  indeterminato  nello  stesso
ambito zonale, che per lo svolgimento di altra attivita' sia soggetto
alle limitazioni di orario di cui all'art. 36 del presente Accordo; 
      e) titolare di incarico a tempo determinato,  secondo  l'ordine
di precedenza, di cui alle precedenti lettere, che  faccia  richiesta
di incremento di orario o di trasferimento. 
    2. Ai fini delle procedure di cui al comma 1,  per  ogni  singola
lettera dalla a) alla e), l'anzianita' del servizio  riconosciuto  ai
fini della prelazione costituisce titolo di precedenza;  in  caso  di
pari anzianita' di servizio  e'  data  precedenza  all'anzianita'  di
specializzazione e, successivamente, all'anzianita' di laurea, e,  in
subordine, alla minore eta' anagrafica. 
    3. Il professionista  ambulatoriale  in  posizione  di  priorita'
viene invitato  dall'  Azienda  sede  del  Comitato  zonale  mediante
lettera raccomandata o tramite PEC, di  cui  una  copia  deve  essere
inviata  anche  all'ufficio  USMAF-SASN  competente,   a   comunicare
l'accettazione/rinuncia   all'incarico,   entro   20    giorni    dal
ricevimento, all'ufficio USMAF-SASN  stesso.  Alla  comunicazione  di
disponibilita'   dovra'   essere    allegata,    pena    l'esclusione
dall'incarico, l'autocertificazione informativa.  La  formalizzazione
dell'incarico da  parte  dell'Ufficio  USMAF-SASN  competente  dovra'
avvenire entro il termine di  trenta  giorni  dal  ricevimento  della
dichiarazione. Lo stesso Ufficio, una volta  ricevuta  l'accettazione
da parte del professionista nominato, dovra'  prontamente  comunicare
all'Ufficio 10 della DGPRE il nominativo del professionista al  quale
e' stato conferito l'incarico, il numero delle ore, la  distribuzione
delle stesse nell'arco della settimana e la decorrenza dell'incarico,
oltre a dover fornire a  quest'ultimo  Ufficio  ogni  altra  notizia,
documenti e dati utili alla gestione amministrativa e  contabile  del
professionista incaricato. 
    4. L'incarico e'  conferito  dall'Ufficio  USMAF-SASN  competente
mediante lettera in  duplice  copia,  delle  quali  una  deve  essere
restituita dal professionista con la  dichiarazione  di  accettazione
della presente  normativa,  dell'orario,  dei  giorni  e  dei  luoghi
stabiliti  per  l'esecuzione  delle  prestazioni  professionali.  Dal
momento dell'accettazione si  ha  il  perfezionamento  dell'incarico.
L'incarico conferito a  tempo  indeterminato  e'  confermato,  previo
superamento di un periodo di prova  della  durata  di  sei  mesi.  Il
conferimento  dell'incarico  e  l'eventuale  mancata  conferma,  sono
comunicate al diretto interessato,  all'Ufficio  10  della  DGPRE  ed
all'Azienda sede  del  Comitato  zonale  di  riferimento.  Contro  il
provvedimento  di  mancata  conferma,  l'interessato  puo'   produrre
istanza di riesame al Ministero della  Salute  -  Direzione  generale
della Prevenzione Sanitaria - entro quindici  giorni  dalla  relativa
comunicazione. L'istanza di riesame non  ha  effetto  sospensivo  del
provvedimento. Il Direttore della suddetta Direzione Generale  emette
provvedimento definitivo entro 30  giorni  dalla  data  di  ricezione
dell'opposizione, dandone comunicazione  all'Ufficio  USMAF-SASN  che
provvede a notificare il provvedimento stesso  all'interessato  e  ad
informare l'Azienda sede del Comitato Zonale di riferimento.  Durante
il periodo di prova di sei mesi al professionista compete  lo  stesso
trattamento  economico  previsto  per  il  professionista  confermato
nell'incarico. 
    5. In deroga alle priorita' e alle  procedure  di  cui  ai  commi
precedenti, qualora si verifichi la necessita'  di  procedere  ad  un
aumento di orario, l'USMAF-SASN competente, ricevuta l'autorizzazione
da parte del  Direttore  Generale  DGPRE  ed  informati  i  Sindacati
firmatari del presente Accordo,  ha  la  possibilita'  di  attribuire
aumenti di orario ad uno  o  piu'  professionisti  ambulatoriali  che
prestano servizio  nella  branca.  L'ufficio  USMAF-SASN  competente,
entro 15 giorni dal provvedimento,  deve  comunicare  all'Ufficio  10
della DGPRE ed all'Azienda sede del Comitato  zonale  di  riferimento
il/i nominativo/i del/i professionista/i cui  e'  stato  incrementato
l'orario,  la  consistenza  numerica  e  la  decorrenza   dell'orario
incrementato. 
    6. In attesa del conferimento dei turni  disponibili  secondo  le
procedure indicate nei commi precedenti, l'Ufficio USMAF-SASN, previa
autorizzazione del Direttore Generale  della  DGPRE,  puo'  conferire
incarichi provvisori ad un professionista ambulatoriale  disponibile,
con priorita' per i non titolari di altro incarico e non in posizione
di   incompatibilita'.   L'incarico   provvisorio,   da    notificare
all'interessato e da comunicare all'Ufficio 10 della DGPRE, non  puo'
avere durata superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile una sola
volta allo stesso sanitario per altri sei mesi e cessa di diritto con
la nomina del titolare. 
    7. Al professionista ambulatoriale incaricato in via  provvisoria
spetta lo stesso trattamento previsto per i sostituti non titolari di
altro incarico di cui al successivo all'art. 46 comma 9 del  presente
Accordo. 
    8. Qualora sussistano ancora turni vacanti, l'Ufficio USMAF-SASN,
previa autorizzazione del Direttore  Generale  della  DGPRE,  procede
alla assegnazione dei turni a professionisti ambulatoriali non ancora
titolari di incarico presenti nella graduatoria, che abbiano espresso
la propria disponibilita'  all'atto  della  pubblicazione  dei  turni
vacanti,   secondo    l'ordine    di    graduatoria.    Comunicazione
dell'assegnazione va fatta all'Ufficio 10 della DGPRE. 
    9. Esperite inutilmente le procedure di cui ai commi  precedenti,
l'Ufficio USMAF-SASN, previa autorizzazione  del  Direttore  Generale
della  DGPRE,  puo'  conferire  l'incarico   ad   un   professionista
dichiaratosi disponibile ed in possesso dei  requisiti  previsti  dal
presente   Accordo.   Comunicazione   dell'assegnazione   va    fatta
all'Ufficio 10 della DGPRE.