Art. 34. Modalita' per l'attribuzione degli incarichi 1. Premesso che il professionista puo' espletare attivita' ambulatoriale ai sensi del presente Accordo in una sola area professionale e che le ore di attivita' sono ricoperte attraverso aumenti di orario nella stessa area o attraverso riconversione in aree diverse, per l'attribuzione dei turni comunque disponibili, di cui all'art. 33 comma 1, l'avente diritto e' individuato attraverso il seguente ordine di priorita': a) titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga nel solo ambito zonale, in cui e' pubblicato il turno, esclusivamente attivita' ambulatoriale regolamentata dall'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020; tale priorita' e' valida solo per l'ambito zonale in cui il professionista e' titolare di un maggior numero di ore d'incarico, nel caso lo stesso sia titolare di incarichi in due diversi ambiti regionali; b) titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga, in via esclusiva, attivita' ambulatoriale regolamentata dalla presente convenzione in diverso ambito zonale della stessa regione o in ambito zonale confinante se di altra regione. Relativamente all'attivita' svolta come aumento di orario ai sensi della presente lett. b) al professionista non compete il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 42; c) titolare di incarico a tempo indeterminato in altro ambito zonale, che faccia richiesta al Comitato zonale di essere trasferito nel territorio in cui si e' determinata la disponibilita'; d) titolare di incarico a tempo indeterminato nello stesso ambito zonale, che per lo svolgimento di altra attivita' sia soggetto alle limitazioni di orario di cui all'art. 36 del presente Accordo; e) titolare di incarico a tempo determinato, secondo l'ordine di precedenza, di cui alle precedenti lettere, che faccia richiesta di incremento di orario o di trasferimento. 2. Ai fini delle procedure di cui al comma 1, per ogni singola lettera dalla a) alla e), l'anzianita' del servizio riconosciuto ai fini della prelazione costituisce titolo di precedenza; in caso di pari anzianita' di servizio e' data precedenza all'anzianita' di specializzazione e, successivamente, all'anzianita' di laurea, e, in subordine, alla minore eta' anagrafica. 3. Il professionista ambulatoriale in posizione di priorita' viene invitato dall' Azienda sede del Comitato zonale mediante lettera raccomandata o tramite PEC, di cui una copia deve essere inviata anche all'ufficio USMAF-SASN competente, a comunicare l'accettazione/rinuncia all'incarico, entro 20 giorni dal ricevimento, all'ufficio USMAF-SASN stesso. Alla comunicazione di disponibilita' dovra' essere allegata, pena l'esclusione dall'incarico, l'autocertificazione informativa. La formalizzazione dell'incarico da parte dell'Ufficio USMAF-SASN competente dovra' avvenire entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione. Lo stesso Ufficio, una volta ricevuta l'accettazione da parte del professionista nominato, dovra' prontamente comunicare all'Ufficio 10 della DGPRE il nominativo del professionista al quale e' stato conferito l'incarico, il numero delle ore, la distribuzione delle stesse nell'arco della settimana e la decorrenza dell'incarico, oltre a dover fornire a quest'ultimo Ufficio ogni altra notizia, documenti e dati utili alla gestione amministrativa e contabile del professionista incaricato. 4. L'incarico e' conferito dall'Ufficio USMAF-SASN competente mediante lettera in duplice copia, delle quali una deve essere restituita dal professionista con la dichiarazione di accettazione della presente normativa, dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali. Dal momento dell'accettazione si ha il perfezionamento dell'incarico. L'incarico conferito a tempo indeterminato e' confermato, previo superamento di un periodo di prova della durata di sei mesi. Il conferimento dell'incarico e l'eventuale mancata conferma, sono comunicate al diretto interessato, all'Ufficio 10 della DGPRE ed all'Azienda sede del Comitato zonale di riferimento. Contro il provvedimento di mancata conferma, l'interessato puo' produrre istanza di riesame al Ministero della Salute - Direzione generale della Prevenzione Sanitaria - entro quindici giorni dalla relativa comunicazione. L'istanza di riesame non ha effetto sospensivo del provvedimento. Il Direttore della suddetta Direzione Generale emette provvedimento definitivo entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, dandone comunicazione all'Ufficio USMAF-SASN che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato e ad informare l'Azienda sede del Comitato Zonale di riferimento. Durante il periodo di prova di sei mesi al professionista compete lo stesso trattamento economico previsto per il professionista confermato nell'incarico. 5. In deroga alle priorita' e alle procedure di cui ai commi precedenti, qualora si verifichi la necessita' di procedere ad un aumento di orario, l'USMAF-SASN competente, ricevuta l'autorizzazione da parte del Direttore Generale DGPRE ed informati i Sindacati firmatari del presente Accordo, ha la possibilita' di attribuire aumenti di orario ad uno o piu' professionisti ambulatoriali che prestano servizio nella branca. L'ufficio USMAF-SASN competente, entro 15 giorni dal provvedimento, deve comunicare all'Ufficio 10 della DGPRE ed all'Azienda sede del Comitato zonale di riferimento il/i nominativo/i del/i professionista/i cui e' stato incrementato l'orario, la consistenza numerica e la decorrenza dell'orario incrementato. 6. In attesa del conferimento dei turni disponibili secondo le procedure indicate nei commi precedenti, l'Ufficio USMAF-SASN, previa autorizzazione del Direttore Generale della DGPRE, puo' conferire incarichi provvisori ad un professionista ambulatoriale disponibile, con priorita' per i non titolari di altro incarico e non in posizione di incompatibilita'. L'incarico provvisorio, da notificare all'interessato e da comunicare all'Ufficio 10 della DGPRE, non puo' avere durata superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile una sola volta allo stesso sanitario per altri sei mesi e cessa di diritto con la nomina del titolare. 7. Al professionista ambulatoriale incaricato in via provvisoria spetta lo stesso trattamento previsto per i sostituti non titolari di altro incarico di cui al successivo all'art. 46 comma 9 del presente Accordo. 8. Qualora sussistano ancora turni vacanti, l'Ufficio USMAF-SASN, previa autorizzazione del Direttore Generale della DGPRE, procede alla assegnazione dei turni a professionisti ambulatoriali non ancora titolari di incarico presenti nella graduatoria, che abbiano espresso la propria disponibilita' all'atto della pubblicazione dei turni vacanti, secondo l'ordine di graduatoria. Comunicazione dell'assegnazione va fatta all'Ufficio 10 della DGPRE. 9. Esperite inutilmente le procedure di cui ai commi precedenti, l'Ufficio USMAF-SASN, previa autorizzazione del Direttore Generale della DGPRE, puo' conferire l'incarico ad un professionista dichiaratosi disponibile ed in possesso dei requisiti previsti dal presente Accordo. Comunicazione dell'assegnazione va fatta all'Ufficio 10 della DGPRE.