(Allegato A-art. 35)
                              Art. 35. 
                          Incompatibilita' 
 
    1. Fermo restando  quanto  stabilito  nell'art.  27  dell'Accordo
Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, l'incarico  non  puo'  essere
conferito al professionista che: 
      a) eserciti attivita' che configurino  conflitto  di  interessi
con il rapporto di  lavoro  con  il  Ministero  della  Salute  o  sia
titolare o compartecipe comunque di quote di imprese o societa' anche
di fatto  che  esercitino  attivita'  che  configurino  conflitto  di
interessi col rapporto di lavoro con il Ministero della Salute; 
      b)  sia  proprietario  o  comproprietario,  azionista,   socio,
gestore o direttore ovvero in  rapporti  di  attivita'  con  societa'
armatoriali o di volo. 
    2. Le cause di incompatibilita' previste dal presente articolo  e
dal richiamato art. 27 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo
2020, oltre che all'atto del conferimento dell'incarico, si estendono
all'intero arco lavorativo del professionista. 
    3. Ai  sensi  dell'art.  27,  comma  3,  dell'Accordo  Collettivo
Nazionale del 31 marzo 2020, la sopravvenuta ed accertata  insorgenza
di una delle situazioni di  incompatibilita'  comporta  la  decadenza
dell'incarico   convenzionale,   solo   nelle   ipotesi   di    false
dichiarazioni di insussistenza di  cause  di  incompatibilita'  o  di
incompatibilita'  fraudolentemente  non  dichiarate,  come   previsto
dall'art. 38, comma 3, lettera e) dell'Accordo stesso. La risoluzione
del  rapporto  convenzionale,  su  circostanziata  segnalazione   del
direttore USMAF-SASN o del direttore dell'Ufficio 10 della DGPRE,  e'
adottata  con  provvedimento  inappellabile   dal   Direttore   della
Direzione  generale  della  prevenzione   sanitaria.   Il   Direttore
Generale,  ove  ne  ravvisi  la  necessita',  prima  di  adottare  il
provvedimento di  decadenza  dall'incarico,  per  la  certezza  delle
situazioni ed a tutela del professionista, puo' richiedere  ulteriori
chiarimenti all'Ufficio che ha segnalato l'incompatibilita'  o  anche
direttamente al  professionista  ambulatoriale,  da  rendere  tramite
memoria scritta o verbalmente a seguito di audizione personale.