(Allegato A-art. 36)
                              Art. 36. 
Massimale orario - Ritardi - Permessi personali  -  Assenze  a  vario
                               titolo 
 
    1. Fermo  restando  quanto  disposto  dall'art.  28  dell'Accordo
Collettivo Nazionale 31 marzo 2020 ed ai  fini  della  determinazione
dell'orario  massimo  settimanale,  l'attivita'  del   professionista
svolta negli ambulatori degli uffici USMAF-SASN si cumula con  quella
svolta dal professionista medesimo in ambulatori di enti pubblici che
adottino il predetto Accordo, per incarichi a tempo  indeterminato  o
per incarichi a tempo determinato. La somma degli incarichi non  puo'
superare le 38 ore settimanali. 
    2. Visto quanto stabilito dal comma 3 dell'art.  28  dell'Accordo
Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, eventuali ritardi, nel limite
massimo di 30 minuti  rispetto  all'  orario  di  servizio,  potranno
essere recuperati nello stesso giorno  e,  comunque,  entro  il  mese
successivo, compatibilmente con le esigenze di servizio. 
    3. Al professionista ambulatoriale puo' essere  concesso,  previa
autorizzazione del responsabile  dell'ambulatorio  e  compatibilmente
con le esigenze di servizio, il permesso di assentarsi per una durata
non superiore alla meta'  dell'orario  di  lavoro  giornaliero.  Tali
permessi personali potranno essere recuperati nello stesso giorno  e,
comunque, entro il mese successivo, compatibilmente con  le  esigenze
di servizio. 
    4. Il limite massimo annuale di ritardi in entrata e di  permessi
per motivi personali non puo' essere  complessivamente  superiore  al
20% delle ore di permesso  annuale  retribuito  spettante  a  ciascun
sanitario, rapportato al  numero  di  ore  di  incarico,  cosi'  come
determinato dall'art.  33,  commi  1  e  3,  dell'Accordo  Collettivo
Nazionale del 31 marzo 2020. 
    5. In alternativa  al  recupero  entro  il  mese  successivo  dei
ritardi  e  dei  permessi  personali,   il   professionista   ha   la
possibilita' di usufruire di permessi annuali retribuiti  nel  limite
del 20% delle ore spettanti,  che  andranno  decurtate  nella  stessa
misura dal monte orario annuale. 
    6. I permessi annuali retribuiti del professionista ambulatoriale
sono disciplinati, per quanto applicabile, dall'art. 33  dell'Accordo
Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, con gli adattamenti del  caso
e con esclusione del comma 10. Ad integrazione del comma 3  dell'art.
33 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo  2020,  si  precisa
che in caso di malattia  o  infortunio,  debitamente  e  clinicamente
documentati, che abbiano impedito il godimento nei  termini  previsti
dei permessi annuali  retribuiti  relativi  all'anno  precedente,  il
professionista puo' chiedere, al suo rientro in  servizio,  di  poter
fruire anche fuori termine dei residui permessi  annuali  retribuiti,
comunque entro e non oltre l'anno successivo a quello di maturazione.
Il direttore dell'USMAF-SASN autorizzera' lo slittamento  dei  giorni
residui,  compatibilmente  con  le  primarie  esigenze  di  servizio,
preferibilmente  nell'immediatezza  del  rientro  in   servizio   del
professionista. 
    7. Le assenze per malattia e gravidanza  sono  disciplinate,  per
quanto applicabile, dall'art. 34  dell'Accordo  Collettivo  Nazionale
del 31 marzo 2020, con gli adattamenti  del  caso.  La  comunicazione
dello stato  di  malattia,  per  il  tramite  del  certificato,  puo'
avvenire per via ordinaria (cartacea) o informatica,  salvo  nuove  e
diverse disposizioni normative di carattere generale. I  permessi  di
cui al comma 7 del richiamato art. 34 sono fruibili a giornata intera
o ad ore, compatibilmente con le prioritarie esigenze di servizio. 
    8. Le  assenze  non  retribuite  sono  disciplinate,  per  quanto
applicabile, dall'art. 35 dell'Accordo Collettivo  Nazionale  del  31
marzo 2020, con gli adattamenti del caso e con esclusione  del  comma
5. I periodi di assenza non  retribuita  non  sono  conteggiati  come
anzianita' di incarico, con le eccezioni previste dal richiamato art.
35 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020.