(Allegato A-art. 37)
                              Art. 37. 
            Riduzione - Mobilita' - Revoca dell'incarico 
 
    1. Richiamato l'art. 31 dell'Accordo Collettivo Nazionale del  31
marzo  2020,  in  caso  di  persistente  contrazione   dell'attivita'
(documentata attraverso le richieste di prenotazione e le statistiche
rilevate nell'arco di un anno) o per mutate e documentate esigenze di
servizio,  il  Ministero  della  Salute,   sentita   la   commissione
consultiva centrale di cui all'art. 51, puo' far luogo alla riduzione
dell'orario di attivita' del professionista o alla mobilita', di  cui
all'art. 12 del presente Accordo. In caso di mancata accettazione  da
parte del professionista della riduzione dell'orario di  attivita'  o
della mobilita'  presso  altro  ambulatorio,  anche  di  provincia  o
regione diversa, il Ministero procede alla revoca dell'incarico. 
    La riduzione dell'orario, la mobilita' e la revoca  dell'incarico
sono disposte dal Direttore Generale della DGPRE con provvedimento da
comunicare all'interessato, mediante lettera raccomandata con  avviso
di ricevimento o tramite PEC, con  preavviso  di  almeno  45  giorni,
nonche' al  Comitato  di  cui  all'art.  18  dell'Accordo  Collettivo
Nazionale del 31 marzo 2020. 
    2. Contro il  provvedimento  di  riduzione  dell'orario  o  della
mobilita'  e'  ammessa  opposizione  da  parte  dell'interessato   al
Direttore della Direzione generale della Prevenzione Sanitaria  entro
il termine  perentorio  di  giorni  quindici  dal  ricevimento  della
comunicazione  scritta.  L'opposizione  ha  effetto  sospensivo   del
provvedimento. 
    3.  Il  Direttore  Generale  della  DGPRE  emette   provvedimento
definitivo   entro   trenta   giorni   dalla   data   di    ricezione
dell'opposizione,   disponendo   la   notifica   del    provvedimento
all'interessato e la comunicazione al Comitato  di  cui  all'art.  18
dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020 ed all'Ufficio 10
della DGPRE. 
    4. Il professionista ambulatoriale, dopo aver  svolto  almeno  un
anno di servizio, puo' chiedere la riduzione dell'orario di incarico,
in misura non superiore alla meta' delle ore di  incarico  assegnate,
con un preavviso non inferiore  a  sessanta  giorni.  Una  successiva
richiesta potra' essere presentata solo dopo un anno  dalla  data  di
decorrenza dell'orario ridotto. 
    Sulle richieste di riduzione volontaria dell'orario  di  incarico
decide con giudizio inappellabile il Direttore Generale  della  DGPRE
entro 15 giorni dalla  presentazione,  tenuto  conto  delle  primarie
esigenze di servizio.