(Allegato A-art. 39)
                              Art. 39. 
                 Doveri e compiti del professionista 
 
    1. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  26  dell'Accordo
Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020,  il  professionista,  per  la
parte di competenza, assicura i seguenti compiti e funzioni: 
      a) collabora con il medico di medicina generale,  ambulatoriale
o fiduciario, alla  formulazione  del  giudizio  medico-legale  circa
l'idoneita' al lavoro; 
      b) si attiene alle disposizioni che l'ufficio USMAF-SASN  o  la
DGPRE  emanano  per  il  buon  funzionamento   dei   presidi   e   il
perseguimento dei fini istituzionali; 
      c) esegue le prestazioni professionali proprie delle  categorie
cosi' come  regolamentate  dalle  relative  leggi  di  ordinamento  e
dall'art. 1 del D.P.R. n. 458/98; 
      d) partecipa ai programmi e ai progetti finalizzati; 
      e) si attiene alle disposizioni contenute nel presente Accordo; 
      f) rispetta l'orario di attivita'  indicato  nella  lettera  di
incarico; 
      g)  comunica  tempestivamente  all'USMAF-SASN   competente   le
eventuali variazioni che dovessero intervenire  in  corso  d'anno  su
incarichi, attivita' e situazioni in atto, anche se non influenti  ai
fini dell'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti
dal presente Accordo. Entro 30  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente Accordo e solo per la  prima  volta,  il  professionista  e'
tenuto a  comunicare  ogni  altro  eventuale  rapporto  lavorativo  e
situazione in atto anche se non influenti ai  fini  dell'applicazione
degli istituti normativi ed economici previsti dal presente  Accordo,
al fine di consentire  al  Ministero  l'aggiornamento  dei  fascicoli
personali  e  la  costituzione   di   una   banca   dati   aggiornata
all'attualita'. L'USMAF-SASN trasmettera' tempestivamente all'Ufficio
10 le comunicazioni ricevute dal professionista; 
      h)  collabora  con  il   medico   responsabile   del   presidio
ambulatoriale. 
    2. Il professionista nell'erogazione  delle  prestazioni  di  sua
competenza deve: 
      a) compilare e sottoscrivere  il  risultato  delle  prestazioni
effettuate utilizzando il modulario fornito dall'ufficio USMAF-SASN; 
      b) annotare i dati diagnostici nell'ambito dell'NSIASN; 
      c) partecipare a  corsi  di  formazione  informatica,  anche  a
distanza, per l'espletamento dei compiti di cui al punto b); 
      d) fornire al responsabile della  struttura  operativa  cui  e'
assegnato ogni dato utile a qualificare sul piano  dell'affidabilita'
le prestazioni di competenza; 
      e) usare le attrezzature fornite dall'ufficio SASN  comunicando
al  responsabile  della  struttura  operativa  di   appartenenza   le
eventuali avarie; 
      f) partecipare alle attivita' di rilevazione epidemiologica per
la  preparazione,  lo  studio  e  la   programmazione   di   indagini
statistiche; 
      g)   partecipare   alle   attivita'    formative    programmate
dall'ufficio USMAF-SASN; 
      h) svolgere tutte le attivita' di prevenzione e sicurezza degli
alimenti propri della professione.