(Allegato A-art. 41)
                              Art. 41. 
                              Mobilita' 
 
    L'istituto della mobilita' e' regolato dall'art. 12, Capo I,  del
presente Accordo, che si intende integralmente richiamato con i  soli
adattamenti    terminologici    della    categoria    «professionisti
ambulatoriali».