(Allegato A-art. 43)
                              Art. 43. 
        Aggiornamento e formazione professionale obbligatoria 
 
    L'istituto  dell'aggiornamento  e  formazione   obbligatoria   e'
regolato dall'art. 13, Capo I, del presente Accordo, che  si  intende
integralmente richiamato, con esclusione del comma 7  e  con  i  soli
adattamenti    terminologici    della    categoria    «professionisti
ambulatoriali».