Art. 43. Aggiornamento e formazione professionale obbligatoria L'istituto dell'aggiornamento e formazione obbligatoria e' regolato dall'art. 13, Capo I, del presente Accordo, che si intende integralmente richiamato, con esclusione del comma 7 e con i soli adattamenti terminologici della categoria «professionisti ambulatoriali».