(Allegato A-art. 46)
                              Art. 46. 
                            Sostituzioni 
 
    1.  Per  le   sostituzioni   trova   applicazione,   per   quanto
compatibile, l'art. 36 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo
2020, con le modifiche che seguono. 
    2. L'ufficio USMAF-SASN, per ogni ambulatorio ricadente nella sua
sfera  di  competenza  istituisce   un   elenco   di   professionisti
disponibili ad effettuare sostituzioni, da aggiornare  periodicamente
con nuovi inserimenti o cancellazioni.  La  domanda  di  inserimento,
compilata dal professionista interessato  conformemente  all'allegato
n. 4 del presente Accordo, deve essere consegnata a mano o  inoltrata
a mezzo posta raccomandata o PEC  all'indirizzo  dell'USMAF-SASN  nel
cui ambito territoriale  ricade  l'ambulatorio  presso  il  quale  e'
interessato  ad  effettuare  sostituzioni.  Nella  prima  domanda  di
inserimento  nell'elenco  dei  sostituti  il  professionista   dovra'
espressamente  dichiarare  il  possesso  del   diploma   di   laurea,
l'eventuale  diploma  di  specializzazione,   l'iscrizione   all'Albo
Professionale (con decorrenza e numero), l'assenza di  situazioni  di
incompatibilita'  previste  dall'art.  27   dell'Accordo   Collettivo
Nazionale del 31 marzo 2020 e dall'art. 5 del presente Accordo. 
    3. Il professionista inserito nell'elenco e' tenuto a  comunicare
all'USMAF-SASN, pena cancellazione d'ufficio dallo stesso,  qualsiasi
variazione intervenuta rispetto a quanto dichiarato nella domanda  di
inserimento  nell'elenco,  cosi'  come  e'  tenuto  a   chiedere   la
cancellazione dallo stesso, pena possibile segnalazione all'Ordine di
appartenenza, in caso di indisponibilita' definitiva o  per  un  arco
temporale superiore a 6 mesi ad effettuare sostituzioni. 
    4. Il  professionista  che,  per  qualsiasi  motivo,  rifiuti  la
sostituzione proposta per  tre  volte  nell'arco  di  un  anno  dalla
domanda di  inserimento  viene  cancellato  d'ufficio  dall'elenco  e
potra' presentare nuova domanda non prima  di  un  anno  dal  rifiuto
della terza  sostituzione,  fatta  salva  la  possibilita'  da  parte
dell'Amministrazione  di  consultarlo  anche  prima,   in   caso   di
comprovata urgenza e necessita' alla nomina di un sostituto. 
    5. Per le sostituzioni di durata non superiore  a  venti  giorni,
l'ufficio  USMAF-SASN  competente  puo'   assegnare   l'incarico   di
supplenza al professionista proposto dal titolare, individuato tra  i
titolari di incarico presso lo stesso USMAF-SASN o in  subordine  tra
gli iscritti nell'elenco di cui al comma 2 del presente  articolo  o,
ancora  in  subordine,  nella  graduatoria   di   cui   all'art.   19
dell'Accordo  Collettivo  Nazionale  del  31  marzo  2020.   Per   le
sostituzioni di durata superiore o nei casi in cui, per  giustificati
motivi,  il  professionista  non  abbia  provveduto  ad  indicare  il
sostituto, l'ufficio USMAF-SASN conferisce l'incarico di supplenza ad
un professionista prioritariamente  individuato  tra  i  titolari  di
incarico presso uno degli ambulatori  dello  stesso  USMAF-SASN,  nel
rispetto del massimale orario  di  cui  all'art.  6  comma  1,  o  in
subordine tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 2 del presente
articolo, rispettando  un  criterio  di  rotazione  nell'assegnazione
degli incarichi di supplenza. In via subordinata,  il  professionista
ambulatoriale sostituto potra' essere individuato  tra  gli  iscritti
nella graduatoria di cui all'art. 19 dell'ACN del 31 marzo 2020. 
    6.  L'ufficio  USMAF-SASN   competente,   qualora   non   ritenga
assolutamente necessaria la sostituzione per far fronte  ad  esigenze
di  servizio,  ha  la  facolta'  di   soprassedere   all'assegnazione
dell'incarico di supplenza. 
    L'incarico di sostituzione allo stesso  professionista  non  puo'
superare, di norma, la durata di sei mesi nell'arco dell'anno. 
    In caso di improvvisa assenza del professionista da sostituire  e
di impossibilita', per motivi di tempo, a seguire le procedure di cui
ai commi  precedenti,  il  direttore  USMAF-SASN  o  il  responsabile
sanitario del poliambulatorio che ravvisi l'urgenza e  la  necessita'
della sostituzione puo' nominare, in deroga alle procedure  previste,
un sostituto comunque disponibile, al fine di garantire  l'assistenza
sanitaria al personale navigante. 
    7. L'incarico di sostituzione non  puo'  avere  durata  superiore
alla durata dell'assenza del  titolare  e  cessa  di  diritto  e  con
effetto immediato  al  rientro  del  titolare  stesso.  Il  direttore
USMAF-SASN o il responsabile sanitario del poliambulatorio,  ai  fini
del contenimento della spesa e compatibilmente  con  le  esigenze  di
servizio, puo'  autorizzare  la  sostituzione  anche  per  un  numero
giornaliero di ore inferiore a quello del titolare assente.  In  ogni
caso, al  professionista  individuato  per  l'incarico  di  supplenza
devono   essere   preventivamente   comunicate   la   durata    della
sostituzione,  la  consistenza  numerica  giornaliera  delle  ore  da
effettuare e l'articolazione. 
    8. Nei confronti del professionista supplente operano i motivi di
incompatibilita' di cui all'art. 35 del presente Accordo ed  all'art.
27 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31  marzo  2020,  tranne  il
caso in cui siano stati inutilmente esperiti  tutti  i  tentativi  di
ricerca   di   un   professionista   sostituto   in   situazione   di
compatibilita'. In tale  circostanza,  il  direttore  dell'USMAF-SASN
deve farne espressa menzione nel  trasmettere  all'Ufficio  10  della
DGPRE i prospetti mensili delle sostituzioni da liquidare. 
    9. Al professionista  ambulatoriale  sostituto  non  titolare  di
incarico spetta il compenso previsto dall'art. 49, comma  1,  lettera
A.1 del presente Accordo. 
    10. Al professionista ambulatoriale sostituto che sia titolare di
incarico  compete  il  rispettivo  trattamento  economico   gia'   in
godimento   derivante   dall'anzianita'   maturata    nel    servizio
ambulatoriale (quota oraria).