(Allegato A-art. 48)
                              Art. 48. 
                  Riscossione delle quote sindacali 
 
    1. Per quanto concerne la riscossione delle  quote  sindacali  si
applica il disposto dell'art. 15  dell'Accordo  Collettivo  Nazionale
del 31 marzo 2020. In particolare il Ministero della Salute,  Ufficio
10 della DGPRE, su espressa  delega  dei  professionisti  interessati
effettua le trattenute delle quote sindacali e le  versa  mensilmente
all'organizzazione sindacale  indicata  dal  professionista,  con  le
modalita' che dalla stessa verranno indicate. Restano  in  vigore  le
deleghe gia' rilasciate.