Art. 50. Premio di operosita' e di collaborazione 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, per l'attivita' svolta per conto del Ministero della Salute, ufficio USMAF-SASN competente, ai professionisti, alla cessazione del rapporto convenzionale spetta, dopo un anno di servizio, un premio di operosita' nella misura di una mensilita' per ogni anno di servizio prestato, con le modalita' stabilite dall'art. 47 dell'Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020. 2. Il premio di operosita' e' calcolato sul compenso orario, di cui all'art. 49 del presente Accordo, lettera A, punti A1 e A2 e lettera B, punto B1 e sul premio di collaborazione. 3. Ai professionisti titolari d'incarico spetta il premio annuo di collaborazione, pari a un dodicesimo del compenso orario annuo, di cui all'art. 49 del presente Accordo, lettera A, punti A.1 e A.2 e lettera B, punto B.1. 4. Il premio di collaborazione sara' liquidato entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.