(Allegato A-art. 50)
                              Art. 50. 
              Premio di operosita' e di collaborazione 
 
    1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, per  l'attivita'  svolta  per
conto del Ministero della Salute, ufficio USMAF-SASN  competente,  ai
professionisti, alla cessazione del  rapporto  convenzionale  spetta,
dopo un anno di servizio, un premio di operosita' nella misura di una
mensilita' per ogni anno  di  servizio  prestato,  con  le  modalita'
stabilite dall'art. 47 dell'Accordo  Collettivo  Nazionale  31  marzo
2020. 
    2. Il premio di operosita' e' calcolato sul compenso  orario,  di
cui all'art. 49 del presente Accordo, lettera A,  punti  A1  e  A2  e
lettera B, punto B1 e sul premio di collaborazione. 
    3. Ai professionisti titolari d'incarico spetta il  premio  annuo
di collaborazione, pari a un dodicesimo del compenso orario annuo, di
cui all'art. 49 del presente Accordo, lettera A, punti A.1  e  A.2  e
lettera B, punto B.1. 
    4. Il premio  di  collaborazione  sara'  liquidato  entro  il  31
dicembre dell'anno di competenza.