(Allegato A-art. 51)
                              Art. 51. 
                   Commissione consultiva centrale 
 
    1. Presso il Ministero della  salute,  Direzione  generale  della
Prevenzione Sanitaria, e' istituita, con decreto del Direttore  della
suindicata Direzione, una commissione consultiva composta da: 
      a) due funzionari del Ministero della Salute; 
      b)  tre  rappresentanti  individuati   tra   i   medici   e   i
professionisti in servizio presso gli ambulatori USMAF-SASN, indicati
dai sindacati che hanno sottoscritto la presente intesa,  nell'ambito
dei  quali  deve  essere  assicurata  la  rappresentanza  di  ciascun
sindacato   firmatario,   tenendo   anche   conto   della    maggiore
rappresentativita'  in  base  alle  deleghe  conferite   dai   propri
iscritti. 
    2. Per  ogni  componente  effettivo  e'  previsto  un  componente
supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare. 
    3. La suindicata commissione e' presieduta dal Direttore generale
della DGPRE o da un suo delegato e le  funzioni  di  segretario  sono
svolte da un funzionario del Ministero della Salute. 
    4.   La   cessazione   dell'incarico   di   medico/professionista
ambulatoriale comporta la decadenza da componente della commissione. 
    5.  Il  componente   sospeso   dall'incarico   ambulatoriale   e'
sostituito dal supplente. 
    6. La commissione delibera a maggioranza. Per la validita'  delle
deliberazioni e' necessaria la presenza della  meta'  dei  componenti
piu' uno. 
    7. In caso di parita' di voti prevale il voto  del  presidente  e
nell'ipotesi di cui all'art. 11,  comma  13,  del  presente  Accordo,
prevale la proposta piu' favorevole al ricorrente. 
    8. La commissione ha compiti consultivi, e  deve  essere  sentita
nei casi espressamente previsti dal presente regolamento. 
    9. Formula proposte per il miglioramento del servizio ed  esprime
pareri  sulle  questioni  concernenti  l'applicazione  del   presente
regolamento che le parti firmatarie della presente  intesa  ritengono
di volta in volta di dover sottoporre al suo esame. 
    10. Detta commissione, nel caso in cui si  esprima  in  ordine  a
procedimenti disciplinari, puo' sentire, di propria iniziativa, o  su
richiesta dell'interessato, l'interessato stesso. 
    11. La commissione e' convocata dal presidente di sua  iniziativa
o a richiesta di  almeno  due  rappresentanti  sindacali  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b).