(Allegato A-art. 53)
                              Art. 53. 
                           Oneri di spesa 
 
    Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente  Accordo  sono
valutati per gli anni dal 2010  al  2018  in  €  748.570,66,  con  un
maggiore onere a tutto  il  2020  di  €  292.892,49,  per  un  totale
complessivo di € 1.041.463,15 comprensivo degli oneri previdenziali e
dell'IRAP, pari ad € 191.962,52. 
Norma finale n. 1 
    Fino all'insediamento della commissione di cui  all'art.  51  del
presente Accordo, e' confermata  in  carica  la  commissione  di  cui
all'articolo 51 dell'Accordo reso esecutivo con decreto  ministeriale
3 ottobre 2012, n. 202. 
Norma finale n. 2 
    I medici ambulatoriali,  titolari  di  un  incarico  di  medicina
generale e specialistica alla  data  di  pubblicazione  del  presente
Accordo,  conservano  i   due   incarichi   e   possono   partecipare
all'attribuzione dei turni vacanti o ad  aumenti  di  orario  con  il
rispetto del massimale orario  di  cui  agli  articoli  6  e  24  del
presente Accordo. 
Norma finale n. 3 
    Ai  medici  ambulatoriali,  titolari  di  incarico  di   medicina
generale e specialistica, sono fatti salvi i livelli  retributivi  al
31.12.2003 come determinati dal Decreto del  Ministero  della  Salute
del 3 marzo 2009 n. 63. 
Norma finale n. 4 
    In occasione della festivita' del  Santo  Patrono,  tenuto  conto
della chiusura degli uffici del Ministero della salute,  osserveranno
un giorno di chiusura anche gli ambulatori USMAF-SASN. 
Norma finale n. 5 
    L'applicazione di  provvedimenti  adottati  dal  Ministero  della
Salute che determinano una contrazione  dell'attivita'  ambulatoriale
non potra' comportare l'automatica e unilaterale  applicazione  degli
articoli 7, 28 e 37 del presente Accordo. 
    Prima dell'adozione di uno degli istituti previsti  dai  suddetti
articoli, le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo
saranno convocate dal Direttore generale della prevenzione al fine di
cercare  una  possibile  soluzione  che  tuteli  gli  interessi   del
personale   ambulatoriale   medico    e/o    quello    delle    altre
Professionalita'  sanitarie  ambulatoriali  (biologi  e   psicologi),
purche' compatibile con le primarie esigenze dell'Amministrazione. 
Dichiarazione a verbale n. 1 
    Le  parti  riconoscono   l'utilita'   che   eventuali   questioni
applicative aventi rilevanza generale, nonche' problemi scaturenti da
provvedimenti legislativi, pronunce  della  magistratura,  ecc.,  che
incidano direttamente sulla disciplina  dei  rapporti  convenzionali,
quale  risulta  dal  presente  Accordo  o   dall'Accordo   Collettivo
Nazionale del 31 marzo 2020, formino oggetto di esame  tra  le  parti
nel corso di apposite riunioni convocate dal Ministero della  salute,
anche su richiesta di parte sindacale. 
Dichiarazione a verbale n. 2 
    Nell'ipotesi che il Ministero della Salute non  sia  riuscito  ad
ottemperare in tutto o in parte all'obbligo formativo a  scadere  del
1°  semestre  di  ogni  anno  del  triennio,  al  sanitario   vengono
riconosciute fino  a  100  ore  annue  retribuite  per  aggiornamento
obbligatorio, rapportate ad un incarico di 38 ore settimanali. 
      Roma, 16 dicembre 2020 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico