Art. 18 - Esclusioni La Societa' non e' obbligata ad indennizzare o a risarcire: a) le penalita', i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'immobile assicurato, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attivita', le perdite di valore dell'immobile b) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonche' le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili; c) i danni cagionati o agevolati da dolo del Contraente o dei Beneficiari, degli utenti dell'Immobile o delle persone del fatto delle quali essi devono rispondere; d) i difetti di rendimento e/o prestazione dei beni assicurati; e) i danni da polvere di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati; f) i danni dovuti a sollecitazioni meccaniche, chimiche, termiche o di qualsiasi altro genere che non rientrino nelle specifiche previste per i materiali utilizzati; g) i danni derivanti da modifiche, anche esterne all'Immobile realizzate dopo l'inizio della copertura assicurativa; h) i danni causati da vizi del suolo riconducibili a modifiche esterne, all'immobile assicurato, successive alla costruzione dello stesso di cui al titolo edilizio abilitativo e successive eventuali varianti, in forza del quale e' stata inoltrata al Comune la comunicazione di ultimazione dei lavori ai sensi di legge. La Societa' non e' inoltre obbligata per: i) i danni connessi o derivanti dalla presenza, detenzione o impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto; l) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o i Beneficiari provino che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con detti eventi; m) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di atti vandalici o dolosi, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o i Beneficiari provino che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi.