(Allegato A-art. 20)
Art. 20 - Denuncia di sinistro 
 
Tutti i sinistri devono essere denunciati all'Agenzia alla  quale  e'
assegnata la Polizza oppure alla Societa', ai  sensi  dell'art.  1913
del Codice Civile, nei termini di cui  all'art.  19  e  comunque  non
oltre 12 mesi dalla  data  di  scadenza  del  periodo  coperto  dalla
specifica garanzia assicurativa. Dopo tali  termini  l'obbligo  della
Societa' cessa. 
Il Contraente o i Beneficiari che esagerino  dolosamente  l'ammontare
del danno o ricorrano, per  giustificare  l'ammontare  del  danno,  a
documenti non veritieri o a mezzi  fraudolenti,  che  manomettano  od
alterino dolosamente le tracce o le parti danneggiate  dal  sinistro,
decadono dal diritto all'indennizzo.