Art. 21- Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro L'importo assicurato per ciascuna Partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o di risarcimento dovuto dalla Societa' per tutti i sinistri che possono verificarsi durante il periodo di assicurazione ai sensi della presente Polizza. In caso di sinistro le somme assicurate e i massimali delle singole Partite, nonche' i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti con effetto immediato, e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzato o risarcito al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi. La diminuzione degli importi di cui al comma precedente non comporta alcuna restituzione di premio. Il Contraente o i Beneficiari possono richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; la Societa' si impegna a concedere tale reintegro richiedendo un premio fino ad un massimo di 5 volte il premio relativo all'entita' del reintegro.