(Allegato A-art. 21)
Art. 21- Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro 
 
L'importo assicurato  per  ciascuna  Partita  rappresenta  il  limite
massimo di indennizzo o di risarcimento  dovuto  dalla  Societa'  per
tutti i sinistri  che  possono  verificarsi  durante  il  periodo  di
assicurazione ai sensi della presente Polizza. 
In caso di sinistro le somme assicurate e i massimali  delle  singole
Partite, nonche'  i  relativi  limiti  di  indennizzo,  si  intendono
ridotti con effetto immediato, e  fino  al  termine  del  periodo  di
durata dell'assicurazione, di un importo uguale a  quello  del  danno
indennizzato o risarcito al netto di eventuali franchigie o  scoperti
e relativi minimi. 
La diminuzione degli importi di cui al comma precedente non  comporta
alcuna restituzione di premio. 
Il Contraente o i Beneficiari possono richiedere il  reintegro  delle
somme assicurate, dei  massimali  e  dei  limiti  di  indennizzo;  la
Societa' si impegna a concedere tale reintegro richiedendo un  premio
fino ad un massimo di 5 volte  il  premio  relativo  all'entita'  del
reintegro.