Art. 24 - Dichiarazioni inesatte o reticenze - Obblighi del contraente La Societa' presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente, il quale e' obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio. Nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile. Il Contraente o i Beneficiari venuti a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la Polizza devono darne notizia formale alla Societa' e rimetterle al piu' presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto. Devono inoltre fornire alla Societa' ed ai suoi incaricati tutte le informazioni ed i documenti e le prove che possono venire loro richieste e consentire, in ogni momento, la visita alle cose assicurate.