(Allegato A-art. 24)
Art.  24  -  Dichiarazioni  inesatte  o  reticenze  -  Obblighi   del
contraente 
 
La Societa' presta il suo consenso all'assicurazione e  determina  il
premio in  base  alle  dichiarazioni  del  Contraente,  il  quale  e'
obbligato a manifestare tutte le  circostanze  che  possono  influire
sull'apprezzamento del rischio. Nel caso di dichiarazioni inesatte  o
di reticenze si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892 e 1893
del Codice Civile. 
Il Contraente o i Beneficiari venuti a  conoscenza  di  un  qualsiasi
fatto che possa interessare la Polizza devono darne  notizia  formale
alla  Societa'  e  rimetterle  al  piu'  presto,   mediante   lettera
raccomandata, un dettagliato rapporto scritto. Devono inoltre fornire
alla Societa' ed ai  suoi  incaricati  tutte  le  informazioni  ed  i
documenti e le prove che possono venire loro richieste e  consentire,
in ogni momento, la visita alle cose assicurate.