Art. 29 - Forma delle comunicazioni del Contraente o dei Beneficiari alla Societa' Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o i Beneficiari sono tenuti debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata, alla Direzione della Societa', ovvero all'Agenzia alla quale e' assegnata la Polizza.