(Allegato A-art. 29)
Art. 29 - Forma delle comunicazioni del Contraente o dei  Beneficiari
alla Societa' 
 
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o i Beneficiari  sono
tenuti debbono farsi, per essere valide, con lettera  raccomandata  o
tramite posta elettronica certificata, alla Direzione della Societa',
ovvero all'Agenzia alla quale e' assegnata la Polizza.