(Allegato-art. 13)
                              Art. 13. 
 
                        Diritto di assemblea 
 
    1. I dipendenti hanno diritto di partecipare, durante l'orario di
lavoro, ad  assemblee  sindacali  in  idonei  locali  concordati  con
l'azienda o ente per dodici ore annue pro capite  senza  decurtazione
della retribuzione. 
    2. Le assemblee che riguardano la generalita'  dei  dipendenti  o
gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine del giorno
su materie di interesse sindacale e del lavoro: 
      a. singolarmente o congiuntamente da una o piu'  organizzazioni
sindacali rappresentative nel comparto  ai  sensi  del  vigente  CCNQ
sulle prerogative sindacali; 
      b. dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti; 
      c. da una o piu' organizzazioni sindacali  rappresentative  del
comparto, di cui al primo alinea, congiuntamente con la RSU. 
    3. Le assemblee di cui al comma 2 possono essere effettuate anche
in modalita' telematica. 
    4. Per quanto non previsto e modificato  dal  presente  articolo,
resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art.
4 del contratto collettivo quadro del 4 dicembre 2017 sulle modalita'
di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonche' delle altre
prerogative sindacali. 
    5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano  anche
ai dipendenti che effettuano lavoro agile  o  da  remoto  di  cui  al
titolo VI «Lavoro a distanza». 
    6. Il presente articolo disapplica e  sostituisce  l'art.  2  del
CCNL del 20 settembre 2001 integrativo del CCNL del 7 aprile 1999.