Art. 13.
Diritto di assemblea
1. I dipendenti hanno diritto di partecipare, durante l'orario di
lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con
l'azienda o ente per dodici ore annue pro capite senza decurtazione
della retribuzione.
2. Le assemblee che riguardano la generalita' dei dipendenti o
gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine del giorno
su materie di interesse sindacale e del lavoro:
a. singolarmente o congiuntamente da una o piu' organizzazioni
sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del vigente CCNQ
sulle prerogative sindacali;
b. dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti;
c. da una o piu' organizzazioni sindacali rappresentative del
comparto, di cui al primo alinea, congiuntamente con la RSU.
3. Le assemblee di cui al comma 2 possono essere effettuate anche
in modalita' telematica.
4. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo,
resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art.
4 del contratto collettivo quadro del 4 dicembre 2017 sulle modalita'
di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonche' delle altre
prerogative sindacali.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche
ai dipendenti che effettuano lavoro agile o da remoto di cui al
titolo VI «Lavoro a distanza».
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 2 del
CCNL del 20 settembre 2001 integrativo del CCNL del 7 aprile 1999.