Art. 13. Diritto di assemblea 1. I dipendenti hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'azienda o ente per dodici ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione. 2. Le assemblee che riguardano la generalita' dei dipendenti o gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro: a. singolarmente o congiuntamente da una o piu' organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del vigente CCNQ sulle prerogative sindacali; b. dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti; c. da una o piu' organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, di cui al primo alinea, congiuntamente con la RSU. 3. Le assemblee di cui al comma 2 possono essere effettuate anche in modalita' telematica. 4. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del contratto collettivo quadro del 4 dicembre 2017 sulle modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonche' delle altre prerogative sindacali. 5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai dipendenti che effettuano lavoro agile o da remoto di cui al titolo VI «Lavoro a distanza». 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 2 del CCNL del 20 settembre 2001 integrativo del CCNL del 7 aprile 1999.