Articolo 10
1. Con la presente, e' istituito un Comitato Permanente, in cui
e' rappresentato ogni Stato contraente. Ogni Stato contraente ha un
voto.
2. I compiti del Comitato Permanente sono:
valutare ed esaminare la funzione della presente Convenzione;
rivedere e, ove necessario, proporre modifiche agli Allegati
della presente Convenzione;
assumere decisioni su argomenti tecnici, come previsto negli
Allegati;
promuovere e mantenere la cooperazione tecnica e amministrativa
tra gli Stati contraenti nelle materie oggetto della presente
Convenzione;
studiare azioni per assicurare una uniforme interpretazione ed
applicazione delle disposizioni della presente Convenzione;
favorire un'adeguata tutela dei marchi contro contraffazioni ed
usi illeciti;
formulare raccomandazioni sulle questioni che gli vengono
sottoposte ai sensi dell'art. 9, comma 2, o per la risoluzione di
qualsiasi controversia derivante dalla funzione della presente
Convenzione che sia presentata al Comitato Permanente;
esaminare se le disposizioni di uno Stato interessato ad
aderire alla presente Convenzione soddisfino le condizioni previste
dalla Convenzione e dai suoi Allegati e riferire in merito agli Stati
contraenti per le loro valutazioni.
3. Il Comitato Permanente puo' adottare un regolamento
procedurale per le proprie riunioni, ivi comprese le regole per la
convocazione di tali riunioni. Il Comitato deve riunirsi almeno una
volta l'anno.
4. Ai sensi del precedente comma 2, il Comitato Permanente deve
prendere decisioni su materie tecniche, come previsto negli Allegati,
all'unanimita'.
5. Il Comitato Permanente puo' formulare raccomandazioni su
qualsiasi questione connessa all'attuazione della presente
Convenzione, nonche' avanzare proposte di modifica della stessa. Tali
raccomandazioni o proposte devono essere trasmesse al depositario che
dovra' comunicarle a tutti gli Stati contraenti.