Articolo 11
Modifica alla Convenzione
1. Nel caso di una proposta ricevuta dal Comitato Permanente per
la modifica degli Articoli della Convenzione o nel caso di una
proposta di modifica della Convenzione ricevuta da uno Stato
contraente, il depositario dovra' sottoporre tali proposte a tutti
gli Stati contraenti per l'approvazione.
2. Qualora, entro tre mesi dalla data della presentazione di una
proposta di modifica, ai sensi del comma 1, uno Stato contraente
richieda che siano aperti negoziati su tale proposta, il depositario
deve provvedere affinche' tali negoziati abbiano luogo.
3. Nel caso in cui venga approvata da tutti gli Stati contraenti,
una modifica alla presente Convenzione entra in vigore un mese dopo
il deposito dell'ultimo documento di accettazione, a meno che non sia
indicata un'altra data nella modifica. I documenti di accettazione
devono essere depositati presso il depositario che ne dara'
comunicazione a tutti gli Stati contraenti.
Modifica agli Allegati
4. Qualora il Comitato Permanente abbia proposto una modifica
agli Allegati alla Convenzione, il depositario dovra' comunicarlo a
tutti gli Stati contraenti.
5. Le modifiche agli Allegati entreranno in vigore dopo sei mesi
a decorrere dalla data di notifica da parte del depositario, a meno
che non sia stata ricevuta una obiezione dal Governo di uno Stato
contraente o non sia prevista nella modifica una data successiva di
entrata in vigore.