(Allegato-art. 23)
                              Art. 23. 
 
                Assicuratori contro i rischi incendio 
                  nella regione Trentino-Alto Adige 
 
             (articolo 32 della legge n. 1216 del 1961) 
 
    1. Nei confronti degli assicuratori contro i rischi  di  incendio
operanti nella regione Trentino-Alto Adige e' ammesso, in  detrazione
dall'imposta dovuta per le assicurazioni contro i danni di incendio e
per le assicurazioni globali comprendenti  il  rischio  di  incendio,
l'importo del contributo annualmente corrisposto  dagli  stessi  alla
Cassa  regionale  antincendi  della   predetta   regione   ai   sensi
dell'articolo 32 della legge della  regione  Trentino-Alto  Adige  20
agosto 1954, n. 24, nell'ammontare determinato per ciascuno  di  essi
in conformita' alla citata disposizione.