Art. 23.
Assicuratori contro i rischi incendio
nella regione Trentino-Alto Adige
(articolo 32 della legge n. 1216 del 1961)
1. Nei confronti degli assicuratori contro i rischi di incendio
operanti nella regione Trentino-Alto Adige e' ammesso, in detrazione
dall'imposta dovuta per le assicurazioni contro i danni di incendio e
per le assicurazioni globali comprendenti il rischio di incendio,
l'importo del contributo annualmente corrisposto dagli stessi alla
Cassa regionale antincendi della predetta regione ai sensi
dell'articolo 32 della legge della regione Trentino-Alto Adige 20
agosto 1954, n. 24, nell'ammontare determinato per ciascuno di essi
in conformita' alla citata disposizione.