(Accordo-art. 10)
                             Articolo 10 
 
 
Pensioni dovute secondo  la  legislazione  di  una  Parte  in  regime
                              autonomo 
 
    Se  un  lavoratore  soddisfa  le   condizioni   stabilite   dalla
legislazione di una Parte per acquisire il diritto alle  prestazioni,
senza  dovere  ricorrere   alla   totalizzazione   dei   periodi   di
assicurazione  di  cui   all'Articolo   9   del   presente   Accordo,
l'Istituzione competente di questa  Parte  deve  concedere  l'importo
della prestazione calcolata esclusivamente sulla base dei periodi  di
assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa  applica.  Tale
disposizione si applica anche nel  caso  in  cui  l'assicurato  abbia
diritto, rispetto all'altra Parte, a  una  prestazione  calcolata  ai
sensi dell'Articolo 11 del presente Accordo.