Articolo 10
Pensioni dovute secondo la legislazione di una Parte in regime
autonomo
Se un lavoratore soddisfa le condizioni stabilite dalla
legislazione di una Parte per acquisire il diritto alle prestazioni,
senza dovere ricorrere alla totalizzazione dei periodi di
assicurazione di cui all'Articolo 9 del presente Accordo,
l'Istituzione competente di questa Parte deve concedere l'importo
della prestazione calcolata esclusivamente sulla base dei periodi di
assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica. Tale
disposizione si applica anche nel caso in cui l'assicurato abbia
diritto, rispetto all'altra Parte, a una prestazione calcolata ai
sensi dell'Articolo 11 del presente Accordo.