(Accordo-art. 11)
                             Articolo 11 
 
 
      Pensioni dovute secondo la legislazione delle due Parti, 
              totalizzazione internazionale e pro-rata 
 
    (1) Se un lavoratore non soddisfa le  condizioni  previste  dalla
legislazione di una Parte per il diritto alle prestazioni sulla  base
dei soli periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti  in  virtu'
di tale legislazione, l'Istituzione competente di detta Parte applica
le disposizioni di cui all'Articolo 9 del presente Accordo. 
    (2) Se la legislazione di una Parte subordina la  concessione  di
prestazioni alla condizione che  i  periodi  di  assicurazione  siano
stati compiuti in una professione soggetta a un regime speciale,  per
determinare il diritto a dette prestazioni sono totalizzati  soltanto
i periodi compiuti in un regime equivalente dell'altra  Parte  o,  in
mancanza, nella stessa professione o occupazione, anche se nell'altro
Stato  non  esiste  un  regime  speciale  per  detta  professione   o
occupazione. Se il  totale  di  tali  periodi  di  assicurazione  non
consente  l'acquisizione  del  diritto  a  prestazioni   nel   regime
speciale, detti periodi saranno utilizzati per determinare il diritto
a prestazioni nel regime generale. 
    (3) Ai fini della determinazione delle prestazioni  spettanti  in
applicazione delle disposizioni di cui all'Articolo  9  del  presente
Accordo, l'Istituzione competente  di  ciascuna  Parte  procede  come
segue: 
      a. determina l'importo teorico  della  prestazione  alla  quale
l'interessato avrebbe diritto se tutti  i  periodi  di  assicurazione
totalizzati fossero stati compiuti sotto la legislazione del  proprio
Stato; 
      b. stabilisce quindi l'importo effettivo della prestazione  cui
ha diritto l'interessato, riducendo l'importo  teorico  di  cui  alla
lettera a) del presente paragrafo, in base al rapporto fra i  periodi
di assicurazione compiuti  in  virtu'  della  legislazione  che  essa
applica e i periodi di assicurazione compiuti in entrambe le Parti; 
      c. se la durata totale dei periodi di assicurazione maturati in
base alla legislazione di entrambe le Parti e' superiore alla  durata
massima  prescritta  dalla  legislazione  di  una  delle  Parti   per
beneficiare di una  prestazione  completa,  l'Istituzione  competente
prende in considerazione questa durata massima, in luogo della durata
totale dei periodi in questione. 
    (4) Se la legislazione di una Parte prevede  che  le  prestazioni
siano calcolate in relazione all'importo dei salari,  dei  redditi  o
dei contributi dei lavoratori interessati,  l'Istituzione  competente
di tale Parte prende in considerazione esclusivamente i  salari  o  i
redditi percepiti, oppure i contributi versati, in  conformita'  alla
legislazione che essa applica.