Articolo 11
Pensioni dovute secondo la legislazione delle due Parti,
totalizzazione internazionale e pro-rata
(1) Se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla
legislazione di una Parte per il diritto alle prestazioni sulla base
dei soli periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in virtu'
di tale legislazione, l'Istituzione competente di detta Parte applica
le disposizioni di cui all'Articolo 9 del presente Accordo.
(2) Se la legislazione di una Parte subordina la concessione di
prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano
stati compiuti in una professione soggetta a un regime speciale, per
determinare il diritto a dette prestazioni sono totalizzati soltanto
i periodi compiuti in un regime equivalente dell'altra Parte o, in
mancanza, nella stessa professione o occupazione, anche se nell'altro
Stato non esiste un regime speciale per detta professione o
occupazione. Se il totale di tali periodi di assicurazione non
consente l'acquisizione del diritto a prestazioni nel regime
speciale, detti periodi saranno utilizzati per determinare il diritto
a prestazioni nel regime generale.
(3) Ai fini della determinazione delle prestazioni spettanti in
applicazione delle disposizioni di cui all'Articolo 9 del presente
Accordo, l'Istituzione competente di ciascuna Parte procede come
segue:
a. determina l'importo teorico della prestazione alla quale
l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione
totalizzati fossero stati compiuti sotto la legislazione del proprio
Stato;
b. stabilisce quindi l'importo effettivo della prestazione cui
ha diritto l'interessato, riducendo l'importo teorico di cui alla
lettera a) del presente paragrafo, in base al rapporto fra i periodi
di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione che essa
applica e i periodi di assicurazione compiuti in entrambe le Parti;
c. se la durata totale dei periodi di assicurazione maturati in
base alla legislazione di entrambe le Parti e' superiore alla durata
massima prescritta dalla legislazione di una delle Parti per
beneficiare di una prestazione completa, l'Istituzione competente
prende in considerazione questa durata massima, in luogo della durata
totale dei periodi in questione.
(4) Se la legislazione di una Parte prevede che le prestazioni
siano calcolate in relazione all'importo dei salari, dei redditi o
dei contributi dei lavoratori interessati, l'Istituzione competente
di tale Parte prende in considerazione esclusivamente i salari o i
redditi percepiti, oppure i contributi versati, in conformita' alla
legislazione che essa applica.