Articolo 13
Pensioni nel caso in cui la persona non soddisfi contemporaneamente
le condizioni previste dalle legislazioni delle due Parti
Qualora un lavoratore, anche tenendo conto della totalizzazione
dei periodi di assicurazione di cui all'Articolo 9 del presente
Accordo, non soddisfi nello stesso momento le condizioni richieste
dalle legislazioni di entrambe le Parti, il suo diritto alla pensione
e' determinato nei riguardi di ciascuna legislazione, a mano a mano
che si realizzano tali condizioni.