(Accordo-art. 13)
                             Articolo 13 
 
Pensioni nel caso in cui la persona non  soddisfi  contemporaneamente
  le condizioni previste dalle legislazioni delle due Parti 
    Qualora un lavoratore, anche tenendo conto  della  totalizzazione
dei periodi di assicurazione  di  cui  all'Articolo  9  del  presente
Accordo, non soddisfi nello stesso momento  le  condizioni  richieste
dalle legislazioni di entrambe le Parti, il suo diritto alla pensione
e' determinato nei riguardi di ciascuna legislazione, a mano  a  mano
che si realizzano tali condizioni.