(Accordo-art. 14)
                             Articolo 14 
 
 
                      Disposizioni particolari 
 
    Se la legislazione di una delle Parti  subordina  la  concessione
delle prestazioni alla condizione che il lavoratore  sia  soggetto  a
tale legislazione nel momento in cui si  verifica  il  rischio,  tale
condizione si intende soddisfatta se al verificarsi  del  rischio  il
lavoratore e' soggetto alla legislazione dell'altra Parte o puo'  far
valere rispetto a quest'ultima un diritto a prestazioni.