Articolo 14
Disposizioni particolari
Se la legislazione di una delle Parti subordina la concessione
delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a
tale legislazione nel momento in cui si verifica il rischio, tale
condizione si intende soddisfatta se al verificarsi del rischio il
lavoratore e' soggetto alla legislazione dell'altra Parte o puo' far
valere rispetto a quest'ultima un diritto a prestazioni.