Articolo 16
Scambio di informazioni
Le Autorita' competenti delle Parti si impegnano a tenersi
vicendevolmente informate su:
a. tutti i provvedimenti presi per l'applicazione del presente
Accordo;
b. tutte le difficolta' che potranno manifestarsi sul piano
tecnico per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo;
c. tutte le modifiche delle rispettive legislazioni che
interessino l'applicazione del presente Accordo.