(Accordo-art. 16)
                             Articolo 16 
 
 
                       Scambio di informazioni 
 
    Le Autorita'  competenti  delle  Parti  si  impegnano  a  tenersi
vicendevolmente informate su: 
      a. tutti i provvedimenti presi per l'applicazione del  presente
Accordo; 
      b. tutte le difficolta' che  potranno  manifestarsi  sul  piano
tecnico per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo; 
      c.  tutte  le  modifiche  delle  rispettive  legislazioni   che
interessino l'applicazione del presente Accordo.