(Accordo-art. 17)
                             Articolo 17 
 
 
                    Collaborazione amministrativa 
 
    (1) Le Autorita' competenti,  le  Istituzioni  competenti  e  gli
Organismi di  collegamento  delle  Parti  si  impegnano  a  prestarsi
reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione del presente
Accordo. Essi possono anche avvalersi,  quando  siano  necessari,  di
mezzi istruttori nel territorio  dell'altra  Parte,  per  il  tramite
delle Autorita' diplomatiche e consolari di tale Stato. 
    (2) Le Autorita' competenti,  le  Istituzioni  competenti  e  gli
Organismi di collegamento italiani che  collaborano  all'applicazione
del presente Accordo, operano  nell'ambito  della  propria  attivita'
istituzionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,
anche con specifico riguardo agli  adempimenti  di  cui  al  presente
Titolo. 
    (3) Una Parte mette a disposizione  dell'altra  gratuitamente  la
documentazione relativa agli accertamenti  e  ai  controlli  sanitari
gia' acquisita che riguardi le persone che  risiedono  o  soggiornano
nel territorio di tale ultima Parte, ai fini  del  presente  Accordo.
Gli accertamenti e i controlli sanitari che  vengono  effettuati  per
l'applicazione della legislazione di una Parte e  che  riguardano  le
persone che risiedono o soggiornano nel territorio  dell'altra  Parte
debbono essere disposti  dall'Istituzione  competente  del  luogo  di
residenza o di soggiorno, su richiesta dell'Istituzione competente  e
a carico di questa. Nell'Intesa amministrativa di cui all'Articolo 15
del presente  Accordo,  saranno  stabilite  le  disposizioni  per  il
rimborso delle spese. Le spese per gli  accertamenti  e  i  controlli
sanitari effettuati nell'interesse delle  Istituzioni  competenti  di
entrambe le Parti non danno luogo a rimborsi.