Articolo 17
Collaborazione amministrativa
(1) Le Autorita' competenti, le Istituzioni competenti e gli
Organismi di collegamento delle Parti si impegnano a prestarsi
reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione del presente
Accordo. Essi possono anche avvalersi, quando siano necessari, di
mezzi istruttori nel territorio dell'altra Parte, per il tramite
delle Autorita' diplomatiche e consolari di tale Stato.
(2) Le Autorita' competenti, le Istituzioni competenti e gli
Organismi di collegamento italiani che collaborano all'applicazione
del presente Accordo, operano nell'ambito della propria attivita'
istituzionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
anche con specifico riguardo agli adempimenti di cui al presente
Titolo.
(3) Una Parte mette a disposizione dell'altra gratuitamente la
documentazione relativa agli accertamenti e ai controlli sanitari
gia' acquisita che riguardi le persone che risiedono o soggiornano
nel territorio di tale ultima Parte, ai fini del presente Accordo.
Gli accertamenti e i controlli sanitari che vengono effettuati per
l'applicazione della legislazione di una Parte e che riguardano le
persone che risiedono o soggiornano nel territorio dell'altra Parte
debbono essere disposti dall'Istituzione competente del luogo di
residenza o di soggiorno, su richiesta dell'Istituzione competente e
a carico di questa. Nell'Intesa amministrativa di cui all'Articolo 15
del presente Accordo, saranno stabilite le disposizioni per il
rimborso delle spese. Le spese per gli accertamenti e i controlli
sanitari effettuati nell'interesse delle Istituzioni competenti di
entrambe le Parti non danno luogo a rimborsi.