Articolo 18
Assistenza diplomatica e consolare
Le Autorita' diplomatiche e consolari di ciascuna Parte possono
rivolgersi direttamente alle Autorita' competenti, alle Istituzioni
competenti e agli Organismi di collegamento dell'altra Parte per
ottenere informazioni utili alla tutela dei cittadini del proprio
Stato che ritengano essere titolari di diritti sulla base del
presente Accordo e possono rappresentarli senza speciale mandato.