(Accordo-art. 18)
                             Articolo 18 
 
 
                 Assistenza diplomatica e consolare 
 
    Le Autorita' diplomatiche e consolari di ciascuna  Parte  possono
rivolgersi direttamente alle Autorita' competenti,  alle  Istituzioni
competenti e agli Organismi  di  collegamento  dell'altra  Parte  per
ottenere informazioni utili alla tutela  dei  cittadini  del  proprio
Stato che  ritengano  essere  titolari  di  diritti  sulla  base  del
presente Accordo e possono rappresentarli senza speciale mandato.