(Accordo-art. 19)
                             Articolo 19 
 
 
             Esenzioni e riconoscimento degli attestati 
 
    (1) Qualora la legislazione di una Parte preveda  l'esenzione  da
imposte,  tasse  e  diritti   imposti   per   la   produzione   della
documentazione necessaria  ai  fini  dell'applicazione  del  presente
Accordo, tale esenzione si applica anche alla documentazione prodotta
nel territorio dell'altra Parte. 
    (2) Tutti gli atti,  documenti  e  altre  scritture  che  debbano
essere presentati per l'attuazione del presente Accordo  sono  esenti
dal visto di legalizzazione da parte delle Autorita'  diplomatiche  e
consolari delle Parti. 
    (3)  L'attestazione,  rilasciata  dalle   Autorita'   competenti,
Istituzioni competenti e Organismi  di  collegamento  di  una  Parte,
relativa  all'autenticita'  di  un  certificato  o  documento,  viene
considerata  valida  dalle   corrispondenti   Autorita'   competenti,
Istituzioni competenti e Organismi di collegamento dell'altra Parte.