Articolo 19
Esenzioni e riconoscimento degli attestati
(1) Qualora la legislazione di una Parte preveda l'esenzione da
imposte, tasse e diritti imposti per la produzione della
documentazione necessaria ai fini dell'applicazione del presente
Accordo, tale esenzione si applica anche alla documentazione prodotta
nel territorio dell'altra Parte.
(2) Tutti gli atti, documenti e altre scritture che debbano
essere presentati per l'attuazione del presente Accordo sono esenti
dal visto di legalizzazione da parte delle Autorita' diplomatiche e
consolari delle Parti.
(3) L'attestazione, rilasciata dalle Autorita' competenti,
Istituzioni competenti e Organismi di collegamento di una Parte,
relativa all'autenticita' di un certificato o documento, viene
considerata valida dalle corrispondenti Autorita' competenti,
Istituzioni competenti e Organismi di collegamento dell'altra Parte.