Articolo 21
Domande, dichiarazioni e ricorsi
(1) Le domande, le dichiarazioni e i ricorsi che vengono
presentati in attuazione del presente Accordo, a una Autorita'
competente, Istituzione competente o Organismo di collegamento di una
Parte, sono considerate come domande, dichiarazioni o ricorsi
presentati alla corrispondente Autorita' competente, Istituzione
competente od Organismo di collegamento dell'altra Parte.
(2) I ricorsi che devono essere presentati entro un termine
prescritto a una Autorita' competente o Istituzione competente di una
Parte sono considerati come presentati in termine, se essi sono stati
presentati entro lo stesso termine a una corrispondente Autorita'
competente o Istituzione competente dell'altra Parte. In tal caso
l'Autorita' o Istituzione cui i ricorsi sono stati presentati, li
trasmette senza indugio all'Autorita' competente o all'Istituzione
competente dell'altra Parte.