(Accordo-art. 21)
                             Articolo 21 
 
 
                  Domande, dichiarazioni e ricorsi 
 
    (1)  Le  domande,  le  dichiarazioni  e  i  ricorsi  che  vengono
presentati in  attuazione  del  presente  Accordo,  a  una  Autorita'
competente, Istituzione competente o Organismo di collegamento di una
Parte,  sono  considerate  come  domande,  dichiarazioni  o   ricorsi
presentati  alla  corrispondente  Autorita'  competente,  Istituzione
competente od Organismo di collegamento dell'altra Parte. 
    (2) I ricorsi che  devono  essere  presentati  entro  un  termine
prescritto a una Autorita' competente o Istituzione competente di una
Parte sono considerati come presentati in termine, se essi sono stati
presentati entro lo stesso termine  a  una  corrispondente  Autorita'
competente o Istituzione competente dell'altra  Parte.  In  tal  caso
l'Autorita' o Istituzione cui i ricorsi  sono  stati  presentati,  li
trasmette senza indugio all'Autorita'  competente  o  all'Istituzione
competente dell'altra Parte.