Articolo 22
Corrispondenza tra Autorita' competenti, Istituzioni competenti e
Organismi di collegamento
Le Autorita' competenti, le Istituzioni competenti e gli
Organismi di collegamento delle Parti, per l'attuazione del presente
Accordo, corrispondono direttamente tra loro, con i lavoratori e con
i loro rappresentanti, redigendo la corrispondenza nelle rispettive
lingue nazionali o in inglese.