(Accordo-art. 22)
                             Articolo 22 
 
Corrispondenza tra Autorita'  competenti,  Istituzioni  competenti  e
  Organismi di collegamento 
 
    Le  Autorita'  competenti,  le  Istituzioni  competenti   e   gli
Organismi di collegamento delle Parti, per l'attuazione del  presente
Accordo, corrispondono direttamente tra loro, con i lavoratori e  con
i loro rappresentanti, redigendo la corrispondenza  nelle  rispettive
lingue nazionali o in inglese.