Articolo 23
Pagamento delle prestazioni
(1) Il pagamento delle prestazioni ai beneficiari e' effettuato
nella valuta nazionale della Parte che effettua il pagamento in
conformita' alla legislazione che essa applica.
(2) Il pagamento delle prestazioni ai beneficiari residenti nel
territorio dell'altra Parte e' effettuato in euro.
(3) Ai fini del paragrafo 2 del presente Articolo, i tassi di
cambio di riferimento sono:
- per l'Italia, quelli pubblicati dalla Banca d'Italia il
giorno del pagamento;
- per la Repubblica di Moldova, quelli pubblicati dalla Banca
Nazionale Moldova il giorno del pagamento.