(Accordo-art. 23)
                             Articolo 23 
 
 
                     Pagamento delle prestazioni 
 
    (1) Il pagamento delle prestazioni ai beneficiari  e'  effettuato
nella valuta nazionale della  Parte  che  effettua  il  pagamento  in
conformita' alla legislazione che essa applica. 
    (2) Il pagamento delle prestazioni ai beneficiari  residenti  nel
territorio dell'altra Parte e' effettuato in euro. 
    (3) Ai fini del paragrafo 2 del presente  Articolo,  i  tassi  di
cambio di riferimento sono: 
      - per l'Italia,  quelli  pubblicati  dalla  Banca  d'Italia  il
giorno del pagamento; 
      - per la Repubblica di Moldova, quelli pubblicati  dalla  Banca
Nazionale Moldova il giorno del pagamento.