Articolo 24
Recuperi
L'Istituzione competente di una Parte, che abbia erogato una
prestazione non dovuta o per un importo eccedente quello cui il
beneficiario avrebbe avuto diritto, puo' chiedere all'Istituzione
competente dell'altra Parte di recuperare le somme indebitamente
corrisposte sugli arretrati dei ratei di pensione o su altra
prestazione da essa eventualmente dovuti al beneficiarlo.
L'Istituzione competente della Parte incaricata del recupero opera la
trattenuta alle condizioni e nei limiti previsti per tale
compensazione in conformita' alla legislazione dalla medesima
applicata. Gli importi cosi' trattenuti sono trasferiti
all'Istituzione competente creditrice.