(Accordo-art. 24)
                             Articolo 24 
 
 
                              Recuperi 
 
    L'Istituzione competente di una  Parte,  che  abbia  erogato  una
prestazione non dovuta o per  un  importo  eccedente  quello  cui  il
beneficiario avrebbe avuto  diritto,  puo'  chiedere  all'Istituzione
competente dell'altra Parte  di  recuperare  le  somme  indebitamente
corrisposte  sugli  arretrati  dei  ratei  di  pensione  o  su  altra
prestazione   da   essa   eventualmente   dovuti   al   beneficiarlo.
L'Istituzione competente della Parte incaricata del recupero opera la
trattenuta  alle  condizioni  e  nei   limiti   previsti   per   tale
compensazione  in  conformita'  alla  legislazione   dalla   medesima
applicata.   Gli   importi   cosi'   trattenuti    sono    trasferiti
all'Istituzione competente creditrice.